Prevenzione incendi:Pubblicata la regola tecnica per le attività commerciali superiori a 400 mq

Sulla Gazzetta ufficiale n. 187 del 12 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della rego...

26/08/2010
Sulla Gazzetta ufficiale n. 187 del 12 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno 27 luglio 2010 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
Le nuove disposizioni si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq., per raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, devono essere realizzate in modo da:
  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

La regola tecnica allegata consta dei seguenti 10 paragrafi:
  • Generalità
  • Ubicazione
  • Caratteristiche costruttive
  • Misure per il dimensionamento delle vie di esodo
  • Aree ed impianti a rischi specifico
  • Impianti elettrici
  • Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
  • Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme
  • Segnaletica di sicurezza
  • Organizzazione e gestione della sicurezza

A cura di Paolo Oreto
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