Competenze professionali: illegittimo il progetto redatto da un geometra che preveda strutture in cemento armato
Illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motiv...
Illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto redatto da
un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano
specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le
caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano
nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando
al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa
l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di
stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento
armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione
civile", alla cui progettazione è limitata la competenza
professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11
febbraio 1929 n. 274.
Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), con la sentenza n. 9772 del 28 giugno 2010 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento di un permesso di costruire rilasciato per una sopraelevazione al primo piano di un fabbricato.
I giudici del TAR hanno ricordato che è compito dell'Autorità comunale l'accertamento della qualifica del professionista a cui è stata affidata la progettazione dell'opera, in relazione alla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone.
Ciò premesso, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il titolo a costruire, in quanto a fronte di una progettazione che prevede la realizzazione di strutture in cemento armato, gli atti autorizzativi nulla espongono circa le ragioni per le quali l'opera ricade nella competenza professionale del geometra. È, dunque, da ritenersi illegittimo il permesso a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (cfr. TAR Abruzzo 28 settembre 1999 n. 547).
Ricordiamo che la sentenza del TAR campano arriva dopo un anno di dibattiti in merito al Ddl 1865, presentato dalla senatrice Arch. Simona Vicari e recante "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23" e al Ddl 3493, presentato da Daniele Toto il 20 maggio 2010 e recante "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L 23, nonché di pratica professionale e accesso all'albo dei geometri".
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Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), con la sentenza n. 9772 del 28 giugno 2010 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento di un permesso di costruire rilasciato per una sopraelevazione al primo piano di un fabbricato.
I giudici del TAR hanno ricordato che è compito dell'Autorità comunale l'accertamento della qualifica del professionista a cui è stata affidata la progettazione dell'opera, in relazione alla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone.
Ciò premesso, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il titolo a costruire, in quanto a fronte di una progettazione che prevede la realizzazione di strutture in cemento armato, gli atti autorizzativi nulla espongono circa le ragioni per le quali l'opera ricade nella competenza professionale del geometra. È, dunque, da ritenersi illegittimo il permesso a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (cfr. TAR Abruzzo 28 settembre 1999 n. 547).
Ricordiamo che la sentenza del TAR campano arriva dopo un anno di dibattiti in merito al Ddl 1865, presentato dalla senatrice Arch. Simona Vicari e recante "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23" e al Ddl 3493, presentato da Daniele Toto il 20 maggio 2010 e recante "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L 23, nonché di pratica professionale e accesso all'albo dei geometri".
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A cura di Ilenia
Cicirello
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Sentenza