Relazione Paesaggistica: in vigore il 10 settembre 2010 il procedimento semplificato

Entra in vigore il 10 settembre 2010 il nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata previsto dal Decreto del Presidente...

08/09/2010
Entra in vigore il 10 settembre 2010 il nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n, 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2010 e recante "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni".

Con la nuova procedura semplificata, il procedimento di autorizzazione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda presentata per via telematica al comune o al diverso ente titolare del potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Di questi 60 giorni, 30 sono a disposizione dell'amministrazione competente per l'istruttoria, 25 giorni sono riservati al sovrintendente per esprimere il proprio parere vincolante. Mentre nei 5 successivi giorni, la p.a. deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole.

La nuova procedura prevede tre diverse semplificazioni:
  • documentale - la domanda per il rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato che deve attestare:
    • le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica;
    • lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
    • la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste;
    • la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
  • procedurale
    1) l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica ed in caso comunica al richiedente che l'intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria;
    2) nel caso in cui l'intervento sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento e, se occorre, richiede in un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta (il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta - decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento);
    3) una volta avviato il procedimento di valutazione, l'amministrazione verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia:
    • in caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, viene dichiarata l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente;
    • in caso di esito positivo viene valutata la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento:
      1. nel caso in cui tale valutazione sia negativa, l'amministrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento ed invia comunicazione, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni;
      2. una volta esaminate le osservazioni, se continuano a persistere persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni (entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, l'interessato può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata).
    4) In caso di valutazione positiva della conformità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione provvede, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa.
    5) Se anche la valutazione del soprintendente risulta essere positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.
    6) In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine di 25 giornic l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione.
    7) L'amministrazione deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne deve dare immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza.
    8) Nel caso di valutazione negativa, il soprintendente deve adottare, entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento.

    L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
  • organizzativa - Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia.

Ricordiamo che l'elenco degli interventi "di lieve entità" è contenuto nell'allegato al decreto e che, secondo le stime del ministero, tali interventi dovrebbero abbattere del 75% il totale delle richieste autorizzative che affollano le soprintendenze. Nel dettaglio il citato elenco, comprende, tra l'altro:
  • l'incremento dei volumi degli edifici, che non dovrà essere però superiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc (e non si applica alle zone omogenee "A" del Dm n. 1444 del 1968);
  • gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti;
  • gli interventi sui prospetti degli edifici esistenti quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione;
  • gli interventi sulle finiture esterne con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
  • la realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica dì cornicioni, ringhiere, parapetti ; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" dì cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
  • gli interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso ; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde ; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli ; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari ; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" dì cui all'art . 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art . 136, comma 1, lettere a), b) e e) del Codice);
  • gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice);
  • la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali;
  • gli interventi come adeguamento della viabilità esistente (rotatorie, riconfigurazione incroci stradali, banchine e marciapiedi);
  • gli interventi di allaccio alle infrastrutture a rete se comportano opere soprasuolo, linee elettriche e telefoniche su palo (non superiori rispettivamente a 10 e 6,30 metri);
  • l'installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole (la norma però non si applica agli immobili soggetti a tutela dall'articolo 136 comma 1 lettere a), b), c) del Codice;
  • l'installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq (anche qui la semplificazione non si applica alle zone territoriali omogenee "A" e alle aree vincolate previste nel Codice).

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Decreto