Direttiva rifiuti: in Parlamento le norme attuative
È all'esame delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, per il parere al Governo, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008...
È all'esame delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, per il
parere al Governo, lo Schema di decreto legislativo recante
attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (Atto 250,
Relatori, rispettivamente, l'On. Tommaso Foti ed il Sen Franco Orsi
entrambi del Gruppo parlamentare PdL), approvato in via preliminare
dal Consiglio dei Ministri il 16 aprile scorso.
Lo Schema, al fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria sopracitata, prevede la modifica della parte quarta del Dlgs 152/2006 (Testo Unico ambientale) recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti, introducendo una serie di novità volte ad attuare, tra l'altro, i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali.
In particolare, viene demandato ad uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di fissare criteri e modalità relativi, tra l'altro, alla gestione dei rifiuti ed alla relativa responsabilità dei produttori del prodotto e di individuare le misure (ulteriori rispetto a quelle già previste nello Schema) necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo nonché le misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti.
In relazione alle operazioni di smaltimento rifiuti, viene confermato il principio per cui è fatto divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
Vengono, inoltre, riscritte norme del Codice Ambientale tra cui quella sulle definizioni con l'introduzione nell'elenco di nuove definizioni quali quelle di: "rifiuto" (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi), "rifiuto pericoloso", "produttore di rifiuti", "prevenzione" (misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono la quantità di rifiuti, gli impatti negativi dei rifiuti ed il contenuto di sostanze pericolose), "riutilizzo", "gestione", "stoccaggio", "deposito temporaneo" (raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni specificatamente previste dal provvedimento).
Viene, altresì, introdotta una norma recante la nozione di sottoprodotto al fine di distinguerla da quella di rifiuto di cui alla disposizione precedente. In particolare, viene definito tale ogni sostanza od oggetto che presenti contemporaneamente determinate caratteristiche specificatamente indicate dalla norma. Inoltre, si demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'adozione di misure per stabilire ulteriori criteri qualitativi e quantitativi che deve soddisfare una sostanza specifica affinché sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. Con la medesima norma viene prevista la specificazione delle modalità attraverso le quali un rifiuto cessa di essere tale. Ciò avviene quando il rifiuto venga sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfi criteri specifici da adottare nel rispetto di condizioni puntualmente indicate dalla norma.
Viene modificata, inoltre, la norma del Codice ambientale relativa alle esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del Codice stesso, con l'introduzione di nuove esclusioni. Tra queste, in particolare, sono indicati: il terreno, compresi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto per la bonifica dei siti contaminati; il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; i rifiuti risultanti dalla prosperazione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.
Vengono, altresì, introdotte nuove disposizioni volte a coordinare la normativa con l'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al Dlgs 152/2006 e con la precisazione che le stesse entreranno in vigore a partire dal secondo mese successivo alla data di operatività del Sistema stesso In particolare, viene delineata l'alternatività tra l'adesione al sistema di controllo realizzato con il SISTRI e quello di cui agli artt. 190 e 193 del Dlgs 152/2006 che prevede obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. A tal fine vengono delineate due categorie di soggetti: quelli che devono obbligatoriamente aderire al SISTRI, tra cui, ad esempio le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti e che producano per effetto di tali attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti, e quelli che possono aderire su base volontaria, tra cui, ad esempio, le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti e quelle che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Al riguardo, viene, comunque, prevista la possibilità con decreto del Ministro dell'Ambiente di estendere l'obbligo di iscrizione a soggetti per i quali, allo stato, sia prevista l'adesione su base volontaria.
Sempre al fine di coordinare la normativa con l'entrata in funzione del SISTRI, viene rivista la disciplina relativa agli obblighi di riutilizzo e conservazione dei registri di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche dei rifiuti. In particolare, è previsto che i soggetti che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico del rifiuto, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi. Tali registri sono conservati presso ogni impianto di produzione per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. Gli stessi soggetti, inoltre, qualora raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, hanno l'obbligo di accompagnare i rifiuti con un formulario di identificazione.
Viene, inoltre, modificata la norma in materia di Piani regionali di gestione dei rifiuti, prevedendo, tra l'altro, particolari forme di pubblicità nell'ambito della procedura di adozione dei suddetti piani e specificando il loro contenuto necessario e facoltativo nonché i tempi per la loro approvazione. Al riguardo, viene precisato che l'approvazione di tali piani o del loro adeguamento costituiscono requisito necessario per accedere ai finanziamenti regionali.
Nell'ambito della generale disciplina del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vengono introdotte diverse sanzioni penali, a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o meno, a carico dei soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI. Previste, inoltre, sanzioni amministrative a carico, tra l'altro, di chi omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI secondo i tempi, le procedure e le modalità prestabilite e a carico del trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI nonché per il caso di omesso o ritardato pagamento del contributo annuale previsto dalla normativa sul SISTRI.
Nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, viene, infine, prevista l'abrogazione di disposizioni del Dlgs 152/2006, tra cui l'art. 186 recante la disciplina delle terre e rocce da scavo che, pertanto, possono essere escluse, a priori, dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti o essere qualificate come sottoprodotti ove rispondano ai criteri specificatamente indicati dal provvedimento.
Lo Schema, su cui è stato reso il parere della Conferenza Unificata (si veda, al riguardo, la notizia su "Attività Conferenze Stato-Regioni e Unificata", del 23 agosto 2010, n. 19), dopo l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Fonte: ANCE
Lo Schema, al fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria sopracitata, prevede la modifica della parte quarta del Dlgs 152/2006 (Testo Unico ambientale) recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti, introducendo una serie di novità volte ad attuare, tra l'altro, i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali.
In particolare, viene demandato ad uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di fissare criteri e modalità relativi, tra l'altro, alla gestione dei rifiuti ed alla relativa responsabilità dei produttori del prodotto e di individuare le misure (ulteriori rispetto a quelle già previste nello Schema) necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo nonché le misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti.
In relazione alle operazioni di smaltimento rifiuti, viene confermato il principio per cui è fatto divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
Vengono, inoltre, riscritte norme del Codice Ambientale tra cui quella sulle definizioni con l'introduzione nell'elenco di nuove definizioni quali quelle di: "rifiuto" (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi), "rifiuto pericoloso", "produttore di rifiuti", "prevenzione" (misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono la quantità di rifiuti, gli impatti negativi dei rifiuti ed il contenuto di sostanze pericolose), "riutilizzo", "gestione", "stoccaggio", "deposito temporaneo" (raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni specificatamente previste dal provvedimento).
Viene, altresì, introdotta una norma recante la nozione di sottoprodotto al fine di distinguerla da quella di rifiuto di cui alla disposizione precedente. In particolare, viene definito tale ogni sostanza od oggetto che presenti contemporaneamente determinate caratteristiche specificatamente indicate dalla norma. Inoltre, si demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'adozione di misure per stabilire ulteriori criteri qualitativi e quantitativi che deve soddisfare una sostanza specifica affinché sia considerato sottoprodotto e non rifiuto. Con la medesima norma viene prevista la specificazione delle modalità attraverso le quali un rifiuto cessa di essere tale. Ciò avviene quando il rifiuto venga sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo e soddisfi criteri specifici da adottare nel rispetto di condizioni puntualmente indicate dalla norma.
Viene modificata, inoltre, la norma del Codice ambientale relativa alle esclusioni dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla Parte IV del Codice stesso, con l'introduzione di nuove esclusioni. Tra queste, in particolare, sono indicati: il terreno, compresi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto per la bonifica dei siti contaminati; il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; i rifiuti risultanti dalla prosperazione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.
Vengono, altresì, introdotte nuove disposizioni volte a coordinare la normativa con l'entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al Dlgs 152/2006 e con la precisazione che le stesse entreranno in vigore a partire dal secondo mese successivo alla data di operatività del Sistema stesso In particolare, viene delineata l'alternatività tra l'adesione al sistema di controllo realizzato con il SISTRI e quello di cui agli artt. 190 e 193 del Dlgs 152/2006 che prevede obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti. A tal fine vengono delineate due categorie di soggetti: quelli che devono obbligatoriamente aderire al SISTRI, tra cui, ad esempio le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti e che producano per effetto di tali attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti, e quelli che possono aderire su base volontaria, tra cui, ad esempio, le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti e quelle che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Al riguardo, viene, comunque, prevista la possibilità con decreto del Ministro dell'Ambiente di estendere l'obbligo di iscrizione a soggetti per i quali, allo stato, sia prevista l'adesione su base volontaria.
Sempre al fine di coordinare la normativa con l'entrata in funzione del SISTRI, viene rivista la disciplina relativa agli obblighi di riutilizzo e conservazione dei registri di carico e scarico su cui annotare le caratteristiche dei rifiuti. In particolare, è previsto che i soggetti che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico del rifiuto, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi. Tali registri sono conservati presso ogni impianto di produzione per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. Gli stessi soggetti, inoltre, qualora raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, hanno l'obbligo di accompagnare i rifiuti con un formulario di identificazione.
Viene, inoltre, modificata la norma in materia di Piani regionali di gestione dei rifiuti, prevedendo, tra l'altro, particolari forme di pubblicità nell'ambito della procedura di adozione dei suddetti piani e specificando il loro contenuto necessario e facoltativo nonché i tempi per la loro approvazione. Al riguardo, viene precisato che l'approvazione di tali piani o del loro adeguamento costituiscono requisito necessario per accedere ai finanziamenti regionali.
Nell'ambito della generale disciplina del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vengono introdotte diverse sanzioni penali, a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o meno, a carico dei soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al SISTRI. Previste, inoltre, sanzioni amministrative a carico, tra l'altro, di chi omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI secondo i tempi, le procedure e le modalità prestabilite e a carico del trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto di rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI nonché per il caso di omesso o ritardato pagamento del contributo annuale previsto dalla normativa sul SISTRI.
Nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, viene, infine, prevista l'abrogazione di disposizioni del Dlgs 152/2006, tra cui l'art. 186 recante la disciplina delle terre e rocce da scavo che, pertanto, possono essere escluse, a priori, dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti o essere qualificate come sottoprodotti ove rispondano ai criteri specificatamente indicati dal provvedimento.
Lo Schema, su cui è stato reso il parere della Conferenza Unificata (si veda, al riguardo, la notizia su "Attività Conferenze Stato-Regioni e Unificata", del 23 agosto 2010, n. 19), dopo l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Fonte: ANCE
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