Stress lavoro-correlato: dal Ministero del Lavoro le Indicazioni per la valutazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - ha pubblicato il 18 novembre 2010 la lettera...

19/11/2010
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - ha pubblicato il 18 novembre 2010 la lettera circolare prot. 15/SEGR/0023692 in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La lettera, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, ed all'articolo 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e smi, fornisce in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista (31 dicembre 2010) le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. In questo modo, i datori di lavoro pubblici e privati, gli operatori ed i lavoratori hanno un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.

Le indicazioni della Commissione sono suddivise in:
  • Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento
  • Definizioni e indicazioni generali
  • Metodologia
  • Disposizioni transitorie e finali

In particolare, la Commissione ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato deve essere articolata in due fasi e precisamente:
  • la prima necessaria (valutazione preliminare);
  • la seconda eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.

Per quanto concerne la valutazione preliminare, questa consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili (possibilmente numericamente) appartenenti a 3 famiglie:
  1. Eventi sentinella,da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente in azienda (andamento nel tempo), quali ad esempio ad esempio:
    • indici infortunistici;
    • assenze per malattia;
    • turnover;
    • procedimenti e sanzioni;
    • segnalazioni del medico competente;
    • specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori.
  2. Fattori di contenuto del lavoro:
    • ambiente di lavoro e attrezzature;
    • carichi e ritmi di lavoro;
    • orario di lavoro e turni;
    • corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
  3. Fattori di contesto del lavoro:
    • ruolo nell'ambito dell'organizzazione;
    • autonomia decisionale e controllo;
    • conflitti interpersonali al lavoro;
    • evoluzione e sviluppo di carriera;
    • comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

Nel caso in cui nella valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere delle azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne evidenza all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e prevedere comunque un piano di monitoraggio.

Nel caso in cui la valutazione preliminare evidenzi degli elementi di rischio da stress lavoro-correlato, è necessario procedere con la pianificazione e adozione di opportuni elementi correttivi (organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc...). Se, nonostante questi interventi, la successiva rivalutazione dello stress lavoro-correlato non evidenzi dei significativi miglioramenti, è necessario ricorrere alla seconda fase.

La seconda fase prevede una valutazione approfondita della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso differenti strumenti, quali ad esempio questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare.

La lettera circolare del Ministero è stata trasmessa, unitamente alle indicazioni della Commissione, agli organi di vigilanza delMinistero stesso, alle strutture regionali competenti e alle parti sociali.

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