POTERI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Sezione IV del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4833 del 21 agosto 2006, in riferimento ad un ricorso presentato dalla Regione Veneto per l’annullament...

01/09/2006
La Sezione IV del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4833 del 21 agosto 2006, in riferimento ad un ricorso presentato dalla Regione Veneto per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione Prima, n. 1356/07 del 30 agosto 1997, ha fissato nuovi paletti ai poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione in materia di pianificazione urbanistica, confermando l’illegittimità di una norma tecnica di attuazione che nell’ambito di una determinata zona omogenea di un PRG riservava al comune “una quota del 50% della capacità insediativa totale”.

La sentenza, di fatto, annulla una norma, inserita dalla Regione in sede di approvazione del PRG con funzione di contenimento dei prezzi dei terreni edificabili e di immediato utilizzo delle aree da parte del comune.

Il Collegio ha osservato che la previsione di una riserva di una quota del 50% della capacità insediativa totale appare, in realtà, preordinata a comprimere in maniera del tutto indiscriminata la potenzialità edificatoria delle aree, ricomprese nella zona in parola, il cui valore viene per ciò solo inevitabilmente ed immediatamente ridimensionato, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alle modalità di successiva concreta attuazione degli interventi, che allo stato non risultano ancora determinate.
D’altra parte il Giudice di primo grado aveva, già, ritenuto illegittima la disposizione impugnata, in quanto volta a configurare una forma di espropriazione del tutto atipica, non ricondotta e non correttamente riconducibile ad alcuna specifica norma delle leggi vigenti in materia.

Il Collegio ha ribadito che, in assenza di specifica normativa primaria, la disposizione si manifesta priva del supporto legislativo necessario per giustificare la cennata compressione del diritto di proprietà, al di fuori delle garanzie previste, in proposit,o dall’art. 42 della Carta costituzionale.

In definitiva, dunque, merita conferma la indicazione contenuta nel parere reso in proposito dalla Commissione Tecnica Regionale, che aveva prospettato l’esigenza di stralciare la disposizione di cui si tratta, atteso che al Comune, in base alla normativa vigente in materia, è attribuita la possibilità di espropriare mediante lo strumento dei piani attuativi, ma tale Ente non può, invece, “riservarsi” preventivamente l’acquisizione di aree con le modalità atipiche.
Dalla sentenza pertanto si ricava il principio per cui l’ente locale non può incidere sulla proprietà privata, anche se per scopi sociali, mediante strumenti surrettizi e diversi da quelli previsti per legge.
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