Consorzi e interventi di riqualificazione energetica: la ritenuta del 10 per cento può essere trasferita ai Consorziati
La ritenuta d'acconto del 10 per cento (art. 25 del D.L. n. 78/2010), che banche e Poste Spa sono tenute ad effettuare sui bonifici disposti per le spese di ...
La ritenuta d'acconto del 10 per cento (art. 25 del D.L. n.
78/2010), che banche e Poste Spa sono tenute ad effettuare sui
bonifici disposti per le spese di intervento di recupero edilizio e
di riqualificazione energetica, subite dai Consorzi di imprese con
attività esterna e senza finalità lucrative, per le prestazioni di
recupero edilizio o di riqualificazione energetica, possono essere
trasferite ai singoli Consorziati che hanno effettivamente eseguito
i lavori.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011, rispondendo ad un quesito in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto del 10 per cento che, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, le banche e le Poste Spa sono tenute ad effettuare sui bonifici disposti per le spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare, l'istanza ha fatto presente che nel caso in cui gli interventi siano imputati formalmente a un Consorzio con attività esterna, che opera con mandato senza rappresentanza, ma siano effettivamente realizzati dai singoli consorziati, il Consorzio medesimo, in quanto dotato di autonomia soggettiva, deve subire la predetta ritenuta e in seguito scomputarla dalle imposte eventualmente dovute. In questo caso, però, il Consorzio accumulerebbe una posizione fortemente creditoria nei confronti dell'erario, posto che i Consorzi, in considerazione delle finalità mutualistiche per le quali si costituiscono, non producono, in linea generale, utili tassabili e, di conseguenza, non hanno debiti Direzione Centrale Normativa Ires con i quali scomputare le ritenute subite. Analogamente, non conseguono valori della produzione rilevanti ai fini Irap o Iva, né dispongono di un monte ritenute o contributi significativo sul quale recuperare le ritenute di acconto Ires subite. Inoltre, l'applicazione della ritenuta determinerebbe un grave problema di liquidità per i Consorzi medesimi.
L'Agenzia ha ricordato che i Consorzi tra imprese, sia che agiscano in rappresentanza diretta dei consorziati sia cha agiscano in nome proprio e per conto degli stessi, sono costituiti per disciplinare l'attività dei consorziati, mediante una organizzazione comune che offra possibilità di maggiore efficienza. La configurazione del Consorzio come strumento organizzativo dell'attività delle imprese consorziate comporta che il Consorzio medesimo non deve conseguire l'utile (né correre l'alea) dell'opera, per poi dividerlo fra le imprese consorziate, ma deve risultare "neutrale" rispetto al risultato, in utile o in perdita, dell'affare.
Per tale motivo, considerato che la condizione del Consorzio fra imprese è quella del pareggio economico, sul piano logico sistematico risulta essere coerente che l'onere della ritenuta sia sopportato, anziché dal soggetto che svolge funzioni di carattere strumentale e organizzativo, dai soggetti che effettivamente eseguono gli interventi agevolati e ne conseguono i relativi redditi.
In definitiva, le ritenute subite dai Consorzi di imprese con attività esterna e senza finalità lucrative, per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, possono da questi essere trasferite ai singoli Consorziati che hanno effettivamente eseguito i lavori.
Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011, rispondendo ad un quesito in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto del 10 per cento che, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, le banche e le Poste Spa sono tenute ad effettuare sui bonifici disposti per le spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare, l'istanza ha fatto presente che nel caso in cui gli interventi siano imputati formalmente a un Consorzio con attività esterna, che opera con mandato senza rappresentanza, ma siano effettivamente realizzati dai singoli consorziati, il Consorzio medesimo, in quanto dotato di autonomia soggettiva, deve subire la predetta ritenuta e in seguito scomputarla dalle imposte eventualmente dovute. In questo caso, però, il Consorzio accumulerebbe una posizione fortemente creditoria nei confronti dell'erario, posto che i Consorzi, in considerazione delle finalità mutualistiche per le quali si costituiscono, non producono, in linea generale, utili tassabili e, di conseguenza, non hanno debiti Direzione Centrale Normativa Ires con i quali scomputare le ritenute subite. Analogamente, non conseguono valori della produzione rilevanti ai fini Irap o Iva, né dispongono di un monte ritenute o contributi significativo sul quale recuperare le ritenute di acconto Ires subite. Inoltre, l'applicazione della ritenuta determinerebbe un grave problema di liquidità per i Consorzi medesimi.
L'Agenzia ha ricordato che i Consorzi tra imprese, sia che agiscano in rappresentanza diretta dei consorziati sia cha agiscano in nome proprio e per conto degli stessi, sono costituiti per disciplinare l'attività dei consorziati, mediante una organizzazione comune che offra possibilità di maggiore efficienza. La configurazione del Consorzio come strumento organizzativo dell'attività delle imprese consorziate comporta che il Consorzio medesimo non deve conseguire l'utile (né correre l'alea) dell'opera, per poi dividerlo fra le imprese consorziate, ma deve risultare "neutrale" rispetto al risultato, in utile o in perdita, dell'affare.
Per tale motivo, considerato che la condizione del Consorzio fra imprese è quella del pareggio economico, sul piano logico sistematico risulta essere coerente che l'onere della ritenuta sia sopportato, anziché dal soggetto che svolge funzioni di carattere strumentale e organizzativo, dai soggetti che effettivamente eseguono gli interventi agevolati e ne conseguono i relativi redditi.
In definitiva, le ritenute subite dai Consorzi di imprese con attività esterna e senza finalità lucrative, per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, possono da questi essere trasferite ai singoli Consorziati che hanno effettivamente eseguito i lavori.
A cura di Ilenia
Cicirello
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