Appalti e subappalti, dal Ministero del Lavoro chiarimenti sulla corretta gestione
È stata firmata l'11 febbraio 2011 dal Ministro del lavoro Sacconi la circolare n.5 in materia di appalti e subappalti che, tenuto conto del ricorso sempre p...
È stata firmata l'11 febbraio 2011 dal Ministro del lavoro Sacconi
la circolare n.5 in materia di appalti e subappalti che,
tenuto conto del ricorso sempre più frequente a processi di
esternalizzazione e della complessità della legislazione e delle
fonti di riferimento in materia, effettua una ricognizione delle
principali problematiche che gli operatori incontrano nel ricorrere
all'appalto e fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alla sua
corretta gestione.
Le principali questioni affrontate dalla circolare riguardano i criteri che qualificano un appalto come genuino, gli obblighi di carattere retributivo connessi all'utilizzazione dell'istituto, il valore degli appalti e i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, la disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il Ministero del lavoro richiama l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale "il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
Ciò premesso, nel caso di appalti che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali, in cui la consistenza dell'appaltatore sia esigua, riducendosi alla organizzazione del lavoro, un elemento fondamentale per verificare la "genuinità" dell'appalto è fornito dall'accertamento su chi, concretamente, esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. Altri elementi utili per valutare la genuinità dell'appalto sono forniti dall'analisi dell'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio dedotto in contratto, dall'attività appaltata, dalla durata presumibile del contratto e dai dettagli in ordine all'apporto dell'appaltatore.
Dal Ministero del Lavoro sono richiamate le Linee guida alla certificazione allegate nella Circolare n. 48/2004, che deducono la bontà dell'appalto dal rischio di impresa che può essere rilevato attraverso alcuni indici, in particolare:
Al riguardo, il ministero del Lavoro ha chiarito che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente, ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore, non costituisce di per sé un elemento decisivo per la qualificazione di un appalto non genuino, ma devono essere verificati altri parametri inerenti le circostanze concrete dell'appalto, la natura e le caratteristiche dell'opera. La verifica di genuinità dell'appalto può, altresì, verificarsi mediante alcuni elementi di carattere formali, quali:
La circolare del Ministero del Lavoro tratta anche:
Le principali questioni affrontate dalla circolare riguardano i criteri che qualificano un appalto come genuino, gli obblighi di carattere retributivo connessi all'utilizzazione dell'istituto, il valore degli appalti e i criteri di scelta dei contraenti, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, il ricorso alla certificazione, la disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il Ministero del lavoro richiama l'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale "il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
Ciò premesso, nel caso di appalti che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali, in cui la consistenza dell'appaltatore sia esigua, riducendosi alla organizzazione del lavoro, un elemento fondamentale per verificare la "genuinità" dell'appalto è fornito dall'accertamento su chi, concretamente, esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. Altri elementi utili per valutare la genuinità dell'appalto sono forniti dall'analisi dell'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio dedotto in contratto, dall'attività appaltata, dalla durata presumibile del contratto e dai dettagli in ordine all'apporto dell'appaltatore.
Dal Ministero del Lavoro sono richiamate le Linee guida alla certificazione allegate nella Circolare n. 48/2004, che deducono la bontà dell'appalto dal rischio di impresa che può essere rilevato attraverso alcuni indici, in particolare:
- l'appaltatore ha già in essere un'attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
- l'appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
- l'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato.
Al riguardo, il ministero del Lavoro ha chiarito che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente, ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore, non costituisce di per sé un elemento decisivo per la qualificazione di un appalto non genuino, ma devono essere verificati altri parametri inerenti le circostanze concrete dell'appalto, la natura e le caratteristiche dell'opera. La verifica di genuinità dell'appalto può, altresì, verificarsi mediante alcuni elementi di carattere formali, quali:
- l'iscrizione al registro delle imprese, con particolare riguardo alla data, all'oggetto sociale nonché al capitale sociale;
- il libro giornale e il libro degli inventari;
- il Libro unico del lavoro per le scritturazioni afferenti alla data di assunzione nonché alle qualifiche e mansioni dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- il Documento unico di regolarità contributiva (Durc).
La circolare del Ministero del Lavoro tratta anche:
- il regime sanzionatorio in caso di appalti illeciti e fraudolenti;
- gli obblighi di carattere retributivo;
- i criteri di scelta del contraente (con particolare attenzione al caso di utilizzo del criterio del massimo ribasso);
- il regime di responsabilità solidale committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, relativamente agli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti dall'appalto e dal subappalto;
- la certificazione del contratto di appalto;
- il tema della sicurezza del lavoro negli appalti, con particolare riferimento al Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
A cura di Ilenia
Cicirello
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