RILEVAMENTO PREZZI OBBLIGATORIO
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5088, sezione sesta , del 4 settembre 2006 ha precisato che il ministero delle Infrastrutture non può sottrarsi all’obb...
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5088, sezione
sesta , del 4 settembre 2006 ha precisato che il ministero
delle Infrastrutture non può sottrarsi all’obbligo previsto
dall’articolo 133. comma 3 del Dlgs n. 162/2006 (Codice degli
appalti e precedentemente articolo 26, comma 4 della legge n.
109/1994) di emanare entro il 30 giugno di ogni anno il decreto di
rilevamento dello scostamento tra inflazione programmata e reale.
La sesta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo un ricorso
della Cooperativa Muratori & Cementisti - C.M.C. di Ravenna
s.r.l., e riformando la decisione del Tar Lazio, ha precisato che
“Solo nel caso in cui tale operazione sia compiuta è possibile
affermare o negare che l’inflazione reale abbia avuto un’eccedenza
percentuale rispetto a quella programmata maggiore del 2 per
cento”. La decisione continua precisando che “È evidente che,
quale sia il risultato, la rilevazione dello scostamento tra i due
indici costituisce l’esercizio formalizzato di un potere valutativo
che si riflette sulla posizione delle imprese che hanno un
interesse qualificato a veder pubblicati i presupposti e i criteri
utilizzati, per conoscere come la loro posizione sia stata definita
dall’amministrazione e poter contestare, nelle sedi opportune, gli
esiti che ritenessero illegittimamente sfavorevoli”. Viene, quindi,
del tutto modificata la sentenza del tribunale amministrativo del
Lazio (decisioni 12918/2005 e 37/2006) che riteneva assolto il
Ministero delle Infrastrutture dall’obbligo, qualora l’indice Istat
non avesse oscillazioni maggiori al 2 per cento. Il Consiglio di
Stato ha riesaminato la controversia, dichiarando che il
Ministero delle Infrastrutture ha l’obbligo del di
emanare ogni anno il decreto; con la sentenza stessa ha
intimato, sempre al Ministero per quest’anno l’adozione del
relativo provvedimento previsto al citato articolo 133, comma 3 del
D.lgs. n. 163/2006, “entro 30 giorni dalla notifica e
comunicazione della decisione, con riferimento all’istanza della
ditta e per le annualità nella stessa contemplate”.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Sentenza .rtfLink Correlati
Speciale appalti