SOSPENSIONE SENZA PREAVVISO
Il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, sezione I di Pescara con la sentenza n. 334 del 30 maggio 2006, ha affermato che la sospensione di una Denunci...
Il Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, sezione I di
Pescara con la sentenza n. 334 del 30 maggio 2006, ha
affermato che la sospensione di una Denuncia inizio attività
(DIA) da parte dell’Amministrazione non deve essere preceduta da
alcun avviso.
Il Tar ha ritenuto che nella fattispecie non può essere applicato l’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 dove viene precisato che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, perché il particolare tipo di procedimento semplificato ed accelerato, introdotto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (la denuncia di inizio di attività), rappresenta un istituto “sui generis”, che non richiede l’emanazione di un provvedimento amministrativo; il soggetto, infatti, comunica che inizierà una certa attività, con la tacita intesa “ope legis”, che, se nel termine stabilito tra la comunicazione e l'inizio dell'attività stessa, l'Amministrazione nulla comunicherà, l'attività potrà essere iniziata, salvo un eventuale intervento successivo in autotutela.
Non vi è, quindi, alcun inizio di un procedimento amministrativo ordinario, ma, soltanto la sua conclusione, ovvero, come per legge, un’attività di inibizione e/o interruzione. Stessa conclusione si ricava dalla specifica finalità della DIA, che non prevede alcun adempimento ulteriore da parte dell’Amministrazione.
Il Tar ha ritenuto che nella fattispecie non può essere applicato l’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 dove viene precisato che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, perché il particolare tipo di procedimento semplificato ed accelerato, introdotto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (la denuncia di inizio di attività), rappresenta un istituto “sui generis”, che non richiede l’emanazione di un provvedimento amministrativo; il soggetto, infatti, comunica che inizierà una certa attività, con la tacita intesa “ope legis”, che, se nel termine stabilito tra la comunicazione e l'inizio dell'attività stessa, l'Amministrazione nulla comunicherà, l'attività potrà essere iniziata, salvo un eventuale intervento successivo in autotutela.
Non vi è, quindi, alcun inizio di un procedimento amministrativo ordinario, ma, soltanto la sua conclusione, ovvero, come per legge, un’attività di inibizione e/o interruzione. Stessa conclusione si ricava dalla specifica finalità della DIA, che non prevede alcun adempimento ulteriore da parte dell’Amministrazione.
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