NESSUNA DEROGA
Il Tribunale amministrativo Regionale Calabria, sezione II di Catanzaro, con la sentenza n. 955 del 31 luglio 2006, ha affermato che in un affidamento di pro...
Il Tribunale amministrativo Regionale Calabria, sezione II
di Catanzaro, con la sentenza n. 955 del 31 luglio 2006, ha
affermato che in un affidamento di progettazione al di sotto dei
100.000 euro occorre dare pubblicità e trasparenza ai
criteri di scelta ed è vietato un affidamento in deroga
all’articolo 17 della legge n. 109/1994 confluito nell’articolo 91
del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
La vicenda è relativa ad un incarico relativo alle indagini preliminari, alla redazione della progettazione esecutiva ed allo svolgimento della direzione dei lavori di un intervento di consolidamento di una frana con un onorario di importo stimato inferiore a 100.000 euro.
Il Comune aveva reso noto la necessità di acquisire i curriculum da parte dei soggetti interessati ed una serie di candidati avevano inviato la disponibilità all’incarico unitamente ai curriculum richiesti. L’amministrazione procedeva all’affidamento dell’incarico ad alcuni professionisti in deroga agli articoli 16 e 17 della legge n. 109/1994
, oggi entrambi confluiti nel D.Lgs. n. 163/2006, motivando la deroga alla normativa vigente sul fatto che i soggetti affidatari “avrebbero potuto vantare la necessaria esperienza ed una profonda conoscenza del territorio”, fornendo con ciò “la garanzia circa l’espletamento dell’incarico entro il 31 dicembre 2005”.
Immediatamente un professionista che, riteneva di avere acquisito una notevole esperienza professionale nel settore e che aveva inviato il curriculum, presentava ricorso che è stato accolto con la citata sentenza del Tar per violazione delle due norme della legge n. 109/1994.
I giudici del Tar affermano che al momento dell’affidamento dell’incarico era vigente l’articolo 17, comma 12 della legge n. 109/1994 che, nella sua ultima versione, stabiliva la necessità di rispettare i principi comunitari in materia di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e, quindi, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere alla scelta dell’affidatario sulla base di una valutazione comparativa dei curriculum per garantire i citati principi comunitari..
I giudici, per ultimo, precisano che nessuna ragione d’urgenza può legittimare l’affidamento in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17 della più volte citata legge n. 109/1994.
La vicenda è relativa ad un incarico relativo alle indagini preliminari, alla redazione della progettazione esecutiva ed allo svolgimento della direzione dei lavori di un intervento di consolidamento di una frana con un onorario di importo stimato inferiore a 100.000 euro.
Il Comune aveva reso noto la necessità di acquisire i curriculum da parte dei soggetti interessati ed una serie di candidati avevano inviato la disponibilità all’incarico unitamente ai curriculum richiesti. L’amministrazione procedeva all’affidamento dell’incarico ad alcuni professionisti in deroga agli articoli 16 e 17 della legge n. 109/1994
, oggi entrambi confluiti nel D.Lgs. n. 163/2006, motivando la deroga alla normativa vigente sul fatto che i soggetti affidatari “avrebbero potuto vantare la necessaria esperienza ed una profonda conoscenza del territorio”, fornendo con ciò “la garanzia circa l’espletamento dell’incarico entro il 31 dicembre 2005”.
Immediatamente un professionista che, riteneva di avere acquisito una notevole esperienza professionale nel settore e che aveva inviato il curriculum, presentava ricorso che è stato accolto con la citata sentenza del Tar per violazione delle due norme della legge n. 109/1994.
I giudici del Tar affermano che al momento dell’affidamento dell’incarico era vigente l’articolo 17, comma 12 della legge n. 109/1994 che, nella sua ultima versione, stabiliva la necessità di rispettare i principi comunitari in materia di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e, quindi, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere alla scelta dell’affidatario sulla base di una valutazione comparativa dei curriculum per garantire i citati principi comunitari..
I giudici, per ultimo, precisano che nessuna ragione d’urgenza può legittimare l’affidamento in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17 della più volte citata legge n. 109/1994.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Sentenza .pdfLink Correlati
Record sottosoglia