Part time in edilizia, Durc irregolare in caso di superamento dei limiti
Nel caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale in violazione del limite stabilito dal vigente CCNL Edilizia Industria, il pagamento dei contributi pre...
Nel caso di assunzione di lavoratori a tempo parziale in violazione
del limite stabilito dal vigente CCNL Edilizia Industria, il
pagamento dei contributi previdenziali dei lavoratori deve essere
effettuato come se il rapporto di lavoro fosse a tempo non
parziale. Ne consegue che l'omissione contributiva che si verifica
nel caso di mancato versamento contributivo determina il mancato
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 8 del 3 marzo 2011, in risposta ad un quesito avanzato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). In particolare, l'ANCE ha richiesto la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2000 e, quindi, se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto comporta il mancato rilascio del DURC.
Per rispondere al quesito, il Ministero del Lavoro ha richiamato l'art. 78 del vigente CCNL Edilizia Industria, firmato il 18 giugno 2008, che stabilisce "fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato". La stessa norma contrattuale dispone inoltre che "resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa".
Ciò vuol dire che ogni contratto a tempo parziale stipulato dopo aver raggiunto i predetti limiti è da considerarsi in violazione delle regole contrattuali.
Il Ministero del lavoro ha, altresì, ricordato la circolare n.6/2010 dell'INPS che ha chiarito che l'istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Inoltre, l'art. 29, comma 1 del decreto legge n. 244/1995 ha stabilito che "i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale (…) sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (…)".
Per l'identificazione degli eventi che determinano una minore prestazione lavorativa, oltre alla elencazione tassativa operata dallo stesso art. 29, occorre fare riferimento a quelli previsti nel Decreto Ministeriale 16 dicembre 1996 ed ai chiarimenti interpretativi dell'INPS.
Tutto ciò premesso, l'INPS ha chiarito che la contribuzione virtuale deve essere applicata anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito. Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Dunque, in caso di mancato pagamento della contribuzione virtuale, scatta il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 8 del 3 marzo 2011, in risposta ad un quesito avanzato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE). In particolare, l'ANCE ha richiesto la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2000 e, quindi, se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto comporta il mancato rilascio del DURC.
Per rispondere al quesito, il Ministero del Lavoro ha richiamato l'art. 78 del vigente CCNL Edilizia Industria, firmato il 18 giugno 2008, che stabilisce "fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato". La stessa norma contrattuale dispone inoltre che "resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa".
Ciò vuol dire che ogni contratto a tempo parziale stipulato dopo aver raggiunto i predetti limiti è da considerarsi in violazione delle regole contrattuali.
Il Ministero del lavoro ha, altresì, ricordato la circolare n.6/2010 dell'INPS che ha chiarito che l'istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile è quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Inoltre, l'art. 29, comma 1 del decreto legge n. 244/1995 ha stabilito che "i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale (…) sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (…)".
Per l'identificazione degli eventi che determinano una minore prestazione lavorativa, oltre alla elencazione tassativa operata dallo stesso art. 29, occorre fare riferimento a quelli previsti nel Decreto Ministeriale 16 dicembre 1996 ed ai chiarimenti interpretativi dell'INPS.
Tutto ciò premesso, l'INPS ha chiarito che la contribuzione virtuale deve essere applicata anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito. Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l'applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Dunque, in caso di mancato pagamento della contribuzione virtuale, scatta il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
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A cura di Ilenia
Cicirello
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