Prevenzione incendi: Semplificazione delle procedure nello schema del nuovo Regolamento
Il Consiglio dei Ministri il 3 marzo scorso ha approvato uno schema di Regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione degli inc...
Il Consiglio dei Ministri il 3 marzo scorso ha approvato uno
schema di Regolamento per la semplificazione di procedimenti in
materia di prevenzione degli incendi che gravano sulle
imprese.
Si tratta del primo regolamento, emanato sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n.78 del 2010, per dare un contributo al rilancio del sistema produttivo attraverso la riduzione, laddove possibile, degli oneri amministrativi e pur mantenendo inalterato il livello di garanzia e di sicurezza.
Lo schema di Regolamento contiene alcune novità ed, in particolare viene precisato che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:
I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio:
Nel dettaglio, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali, nel caso in cui l'inizio attività avvenga tramite la SCIA, è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:
Si tratta del primo regolamento, emanato sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n.78 del 2010, per dare un contributo al rilancio del sistema produttivo attraverso la riduzione, laddove possibile, degli oneri amministrativi e pur mantenendo inalterato il livello di garanzia e di sicurezza.
Lo schema di Regolamento contiene alcune novità ed, in particolare viene precisato che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:
- per le attività a basso rischio viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese.
- per le attività a medio ed elevato rischio la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni.
I controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio:
- controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio;
- controlli su tutte quelle a elevato rischio.
Nel dettaglio, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali, nel caso in cui l'inizio attività avvenga tramite la SCIA, è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:
- categoria A per le attività a basso rischio e standardizzate nelle quali viene eliminato il parere di conformità sul progetto ed i controlli vengono effettuati a campione entro 60 giorni con il rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica;
- categoria B per le attività a medio rischio nelle quali la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni e per le quali i controlli vengono effettuati a campione entro 60 giorni con il rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica;
- categoria C per le attività ad elevato rischio nelle quali la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni e per le quali il controllo sarà effettuato con sopralluogo entro 60 giorni cui seguirà il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
A cura di Ilenia
Cicirello
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