Consiglio Nazionale Notariato: prime indicazioni relative al Certificato Energetico nei Rogiti

Lo scorso 14 marzo il Consiglio nazionale del Notariato ha diramato una nota contenente le prime indicazioni operative in relazione alle modifiche apportate ...

21/03/2011
Lo scorso 14 marzo il Consiglio nazionale del Notariato ha diramato una nota contenente le prime indicazioni operative in relazione alle modifiche apportate all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" con cui vengono inseriti i commi 2-ter e 2-quater che ripropongono l'obbligatorietà:
  • dell’inserimento nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari di una apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici;
  • dell'inserimento, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dall'1 gennaio 2012 negli annunci commerciali di vendita dell'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Il Consiglio del Notariato nella citata nota tratta i seguenti argomenti:
  • 1. Il coordinamento con le normative regionali
  • 2. I contratti ai quali si applica la norma
  • 3. Gli edifici ad alto consumo di energia: la cd. "classe G"
  • 4. Possono le parti convenire di dispensare il venditore?
  • 5. Chi certifica nelle regioni prive di normativa d'attuazione?<7li>
  • 6. Si tratta di una norma formale o sostanziale? Come si disciplina, nel testo del contratto, l'attuazione della norma?
  • 7. Quali le sanzioni per il mancato inserimento, nel contratto, dell' "apposita clausola"?

Nella nota viene precisato che la norma in commento, ovviamente, non consente più "deroghe consensuali" alla consegna della documentazione ma anche che è possibile accennare ad una riflessione critica sulla tesi della nullità, apparsa nei giorni scorsi in alcuni articoli della stampa specializzata, che in base all'art. 1418 c.c. si realizza nei casi in cui la legge non dispone diversamente.
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