Detrazione 55%: E' online il nuovo sito dell'Enea per il 2011
Da qualche giorno è ondine il nuovo sito (http://finanziaria2011.enea.it) per l'invio della documentazione all'ENEA per richiedere la detrazione fiscale del ...
Da qualche giorno è ondine il nuovo sito (http://finanziaria2011.enea.it) per l'invio
della documentazione all'ENEA per richiedere la detrazione fiscale
del 55% a fronte di lavori terminati nel 2011 per la
riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Il nuovo sito sarà utilizzabile dal 31 marzo prossimo e sino a tale data saràsempre disponibile il sito web (http://finanziaria2010.enea.it) per l'invio della documentazione relativa ai lavori terminati nel 2010.
Ricordiamo che con l’articolo1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" sono state confermate, per un altro anno, le detrazioni fiscali del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotte dal precedente Governo Prodi, con i commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per il 2007).
Occorre, però, precisare che mentre non variano i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi, l'unica modifica inserita dalla legge di stabilità 2011 riguarda la ripartizione delle spese, che verrà effettuata in 10 anni e non più in 5, rendendo di fatto meno "appetibile" la portata della detrazione.
Per ultimo vale la pena ricordare che entro il 31 marzo 2011 deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate per via telematica la comunicazione delle spese per la riqualificazione energetica (55%) per i lavori avviati nel 2010 e non ultimati entro lo stesso anno e che il mancato invio di tale comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
Il nuovo sito sarà utilizzabile dal 31 marzo prossimo e sino a tale data saràsempre disponibile il sito web (http://finanziaria2010.enea.it) per l'invio della documentazione relativa ai lavori terminati nel 2010.
Ricordiamo che con l’articolo1, comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" sono state confermate, per un altro anno, le detrazioni fiscali del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotte dal precedente Governo Prodi, con i commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per il 2007).
Occorre, però, precisare che mentre non variano i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi, l'unica modifica inserita dalla legge di stabilità 2011 riguarda la ripartizione delle spese, che verrà effettuata in 10 anni e non più in 5, rendendo di fatto meno "appetibile" la portata della detrazione.
Per ultimo vale la pena ricordare che entro il 31 marzo 2011 deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate per via telematica la comunicazione delle spese per la riqualificazione energetica (55%) per i lavori avviati nel 2010 e non ultimati entro lo stesso anno e che il mancato invio di tale comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Link Correlati
Focus Detrazioni 55%