Dal 20 marzo al via la mediazione civile obbligatoria
Come anticipato in altre precedenti news in attuazione della riforma del sistema giudiziario, avviata con la legge n. 69 del 2009, è stato introdotto nel no...
Come anticipato in altre precedenti news in attuazione della
riforma del sistema giudiziario, avviata con la legge n. 69 del
2009, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della
mediazione civile e commerciale con l'obiettivo di deflazionare i
tribunali ordinari rispetto al carico degli arretrati.
Tale istituto, così come delineato nel D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, è diventata, a decorrere dal 20 marzo 2011, condizione di procedibilità (ossia non si può andare direttamente in giudizio dinanzi a un tribunale se non si è prima tentata la via della composizione amichevole della controversia) per quasi tutte le controversie civili e commerciali vertenti in particolare su:
L'omissione del procedimento preventivo di mediazione sarà rilevabile ad istanza di parte (convenuta) o d'ufficio, non oltre la prima udienza.
Per le liti riguardanti, invece, tutte le questioni legate al condominio o ai sinistri stradali o dei natanti l'obbligo al previo tentativo di mediazione obbligatoria è stato rinviato di un ulteriore anno (vedi, infatti, l'art. 2, comma 16-decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).
L'elenco delle materie per le quali l'istituto della mediazione assume carattere obbligatorio è tassativo anche se la definizione dei confini delle materie stesse sembrerebbe abbastanza indeterminata e sarà affidata alla prassi applicativa.
Si ricorda, infine, che per tutte le altre controversie, purché vertenti su diritti disponibili e riguardanti sempre le materie civile e commerciale, la possibilità di ricorrere allo strumento della mediazione è già utilizzabile in via facoltativa da chiunque voglia tentare una risoluzione extragiudiziale mediante presentazione di apposita domanda presso gli organismi di mediazione appositamente autorizzati.
Fonte: www.ance.it
Tale istituto, così come delineato nel D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, è diventata, a decorrere dal 20 marzo 2011, condizione di procedibilità (ossia non si può andare direttamente in giudizio dinanzi a un tribunale se non si è prima tentata la via della composizione amichevole della controversia) per quasi tutte le controversie civili e commerciali vertenti in particolare su:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica
- risarcimento danno da diffamazione a mezzo stampa
- contratti assicurativi, bancari, finanziari
L'omissione del procedimento preventivo di mediazione sarà rilevabile ad istanza di parte (convenuta) o d'ufficio, non oltre la prima udienza.
Per le liti riguardanti, invece, tutte le questioni legate al condominio o ai sinistri stradali o dei natanti l'obbligo al previo tentativo di mediazione obbligatoria è stato rinviato di un ulteriore anno (vedi, infatti, l'art. 2, comma 16-decies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225).
L'elenco delle materie per le quali l'istituto della mediazione assume carattere obbligatorio è tassativo anche se la definizione dei confini delle materie stesse sembrerebbe abbastanza indeterminata e sarà affidata alla prassi applicativa.
Si ricorda, infine, che per tutte le altre controversie, purché vertenti su diritti disponibili e riguardanti sempre le materie civile e commerciale, la possibilità di ricorrere allo strumento della mediazione è già utilizzabile in via facoltativa da chiunque voglia tentare una risoluzione extragiudiziale mediante presentazione di apposita domanda presso gli organismi di mediazione appositamente autorizzati.
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