Geometri: Con il cemento armato perdono l'onorario
Il 21 marzo scorso la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza 6402 in cui mentre è stato confermata per i geometri l'impossibilità di progettare e diri...
Il 21 marzo scorso la Corte di Cassazione ha depositato la
sentenza 6402 in cui mentre è stato confermata per i
geometri l'impossibilità di progettare e dirigere costruzioni con
strutture in cemento armato ha, anche, osservato che, in
riferimento all'articolo 2231, comma 1 del Codice civile, quando
l'esercizio di una attività professionale è condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi
non è iscritto dando luogo a nullità assoluta del rapporto
fra professionista e cliente e, privando il contratto di qualsiasi
effetto, non è possibile riconoscere alcuna azione per il
pagamento dell’onorario che non può, pertanto, essere preteso a
nessun titolo neanche invocando, ai sensi dell'articolo 2041 del
Codice civile, un arricchimento indebito.
Nella fattispecie il geometra che ha invaso il campo dell'ingegnere o dell'architetto, firmando i calcoli delle strutture in cemento armato di un capannone industriale non ha diritto ad alcun compenso.
Secondo la Corte, la progettazione e direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime ed il progetto non può essere legittimato neanche se è controfirmato o vistato da un ingegnre o da un architetto ovvero che un ingegnere o un architetto esegua i calcoli relativi al cemento armato e diriga le relative opere perché è il professionista competente che deve essere titolare della progettazione.
Nella sentenza della Corte di Cassazione vengono, poi, confermate le precedenti sentenze con cui era stato già precisato che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, riconoscendone, peraltro, la competenza, in via eccezionale, ad eseguire tali attività con riguardo alle costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.
Nella fattispecie il geometra che ha invaso il campo dell'ingegnere o dell'architetto, firmando i calcoli delle strutture in cemento armato di un capannone industriale non ha diritto ad alcun compenso.
Secondo la Corte, la progettazione e direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime ed il progetto non può essere legittimato neanche se è controfirmato o vistato da un ingegnre o da un architetto ovvero che un ingegnere o un architetto esegua i calcoli relativi al cemento armato e diriga le relative opere perché è il professionista competente che deve essere titolare della progettazione.
Nella sentenza della Corte di Cassazione vengono, poi, confermate le precedenti sentenze con cui era stato già precisato che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, riconoscendone, peraltro, la competenza, in via eccezionale, ad eseguire tali attività con riguardo alle costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.
A cura di Paolo
Oreto
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