CHIARIMENTI ANCE AL DECRETO BERSANI
L’Ance in data 15 settembre scorso, in riferimento a quanto previsto per la sicurezza nei cantieri nel Decreto Bersani, ha emanato la circolare n. 4034 qui d...
L’Ance in data 15 settembre scorso, in riferimento a quanto
previsto per la sicurezza nei cantieri nel Decreto Bersani, ha
emanato la circolare n. 4034 qui di seguito riportata.
“In attesa della adozione da parte del Ministero del Lavoro di un’apposita circolare contenente i chiarimenti connessi all’art. 36-bis della L. n. 248/2006, di conversione e modificazione del cosiddetto decreto Bersani ( D.L. n. 223/2006), l’Ance, sulla base dei numerosi contatti avuti dalla promulgazione delle legge ad oggi con i propri referenti presso il Ministero e alla luce delle numerose richieste pervenute dalle varie associazioni territoriali circa i punti operativi afferenti la nuova normativa, soprattutto per ciò che concerne la prossima scadenza prevista per il 1 ottobre prossimo, entro la quale tutte le imprese che abbiano almeno dieci dipendenti debbono munirsi di apposito cartellino di cantiere, precisa quanto segue.
OBBLIGO DEL CARTELLINO
L’art. 36bis, comma 3 sancisce l’obbligo per i datori di lavoro che operano all`interno di cantieri edili di munire il personale occupato con apposito cartellino di riconoscimento.
Tale cartellino deve contenere oltre ad una fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Sarà, pertanto, sufficiente l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita del lavoratore.
La legge non richiede formati o modelli particolari per il cartellino, presumendosi, pertanto, che sarà a discrezione dell’impresa predisporre dei cartellini che risultino consoni all’utilizzo richiesto dalla legge. Sara` naturalmente fondamentale che il lavoratore esibisca tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibile al personale ispettivo.
La norma prevede che l’obbligo di indossare il cartellino grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività all’interno del cantiere.
Per ciò che concerne i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, è previsto un obbligo alternativo a quello dell’esibizione del cartellino da parte del lavoratore, mediante annotazione su un apposito registro delle presenze, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sempre in cantiere, con l’obbligo di compilarlo giornalmente con le relative presenze.
Si avranno, pertanto, tanti registri quanti cantieri avrà l’impresa.
Si nutrono forti dubbi sulla reale maggiore facilità di assolvere all’obbligo della tenuta del registro in luogo di quello relativo ai “cartellini”.
Avendo riguardo alla ratio della norma in questione, ciò che ha ispirato il legislatore nell’istituire l’obbligo è stata la necessità di rendere trasparente e riconoscibile tutto il personale impiegato nei cantieri edili, sempre nell’ottica della lotta al lavoro sommerso e della prevenzione dei fenomeni antinfortunistici. A tale obbligo dovranno sottostare anche i lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel settore edile ma che prestino la propria opera all’interno del cantiere edile.
Per ciò che attiene alla sanzioni si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel dettato normativo.
Si rammenta che nel caso in cui siano presenti nel cantiere più datori di lavoro, il committente dell’opera ne risponderà solidalmente.
SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il primo comma dell’art. 36 bis della L. n. 248/2006 dispone la sospensione dei lavori da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione del personale ispettivo degli istituti previdenziali, nell’ambito dei cantieri edili. Il provvedimento sarà adottato qualora si riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale e giornaliero.
Rinviando, per ciò che concerne gli elementi prettamente operativi, alla nostra news Ance n. 3697 del 25 agosto scorso, recante il modello relativo al provvedimento di sospensione con l’individuazione degli organi cui rivolgersi per l’eventuale impugnazione del provvedimento, nonché agli ulteriori chiarimenti del Ministero di cui si rimane in attesa, si rendono necessarie alcune precisazioni circa l’ambito di applicazione del provvedimento stesso.
Nell’ipotesi in cui vi sia la presenza nel cantiere di più imprese anche non appartenenti al settore edile, si rileva che essendo la ratio della norma in oggetto quella di garantire, mediante strumenti efficaci, la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché quella di operare nell’ottica della lotta all’evasione contributiva e fiscale, non può non ritenersi che le imprese interessate alla previsione legislativa siano tutte quelle che operano all’interno del cantiere, sia strettamente appartenenti al settore edile che non.
Per quanto concerne poi il computo del 20% dei lavoratori irregolari, la percentuale deve essere commisurata alla singola impresa occupata nel cantiere e non anche a tutto il personale occupato in cantiere, stante la difficile applicazione del provvedimento cautelare nel caso contrario.
Conseguentemente, ne deriva che il provvedimento di sospensione dei lavori non potrà andare a colpire tutto il cantiere, con il coinvolgimento di tutte le imprese in esso occupate, ma dovrà colpire la singola impresa irregolare.
Le violazioni previste dal comma 3 sono riferibili, infatti, alle singole imprese, le quali saranno le sole a poter regolarizzare le violazioni riscontrate. Una interpretazione difforme creerebbe, infatti, uno stallo senza eguali che paralizzerebbe l’intero cantiere senza possibilità, per le imprese non colpite dalla sanzione, di poter intervenire per il ripristino della situazione irregolare, con conseguenze anche in ordine alla richiesta di Cig da parte di quei lavoratori i quali verrebbero a trovarsi impossibilitati a proseguire l`attivita` lavorativa per una causa non imputabile al datore di lavoro.
Si rinvia alla circolare del Ministero di prossima pubblicazione per le ulteriori specificazioni sulla previsione dei citati commi 1 e 2 della vigente legge.
COMUNICAZIONE ANTICIPATA DELL’INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Nulla di nuovo circa l’obbligo, in vigore dal 12 agosto scorso, della comunicazione dell’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro, in carico al datore di lavoro da effettuarsi un giorno prima dell’instaurazione stessa. Tale previsione, già da tempo prevista ma non ancora attuata, si colloca nel quadro della lotta al sommerso e al lavoro irregolare e si rivolge alle imprese edili in senso stretto.
La documentazione avente data certa fa riferimento alle eventuali raccomandate a/r fax o posta elettronica con la quale si è data comunicazione al Centro per l’Impiego competente della nuova assunzione.
APPALTO E SUBAPPALTO
Anche per ciò che concerne la materia della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, la L. 248/2006 ha disposto delle importanti novità volte a garantire misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Il disposto normativo ha stabilito, infatti, che l’impresa appaltatrice è responsabile solidalmente per i mancati versamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, ha precisato il legislatore, viene meno laddove l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti siano stati correttamente eseguiti.
Tale regime sarà applicabile successivamente all’adozione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un apposito decreto interministeriale (Ministero Lavoro e Finanze) che specifichi la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale delle imprese.
L’Ance è intervenuta nei confronti dei suddetti dicasteri prospettando le necessità e le problematiche del settore in materia di responsabilità solidale, proponendo di partecipare ad un tavolo tecnico per l’individuazione dei contenuti di tale decreto.
Si fa riserva di successive comunicazioni a seguito delle istruzioni emanate dal ministero sull’argomento.”.
“In attesa della adozione da parte del Ministero del Lavoro di un’apposita circolare contenente i chiarimenti connessi all’art. 36-bis della L. n. 248/2006, di conversione e modificazione del cosiddetto decreto Bersani ( D.L. n. 223/2006), l’Ance, sulla base dei numerosi contatti avuti dalla promulgazione delle legge ad oggi con i propri referenti presso il Ministero e alla luce delle numerose richieste pervenute dalle varie associazioni territoriali circa i punti operativi afferenti la nuova normativa, soprattutto per ciò che concerne la prossima scadenza prevista per il 1 ottobre prossimo, entro la quale tutte le imprese che abbiano almeno dieci dipendenti debbono munirsi di apposito cartellino di cantiere, precisa quanto segue.
OBBLIGO DEL CARTELLINO
L’art. 36bis, comma 3 sancisce l’obbligo per i datori di lavoro che operano all`interno di cantieri edili di munire il personale occupato con apposito cartellino di riconoscimento.
Tale cartellino deve contenere oltre ad una fotografia, le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Sarà, pertanto, sufficiente l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita del lavoratore.
La legge non richiede formati o modelli particolari per il cartellino, presumendosi, pertanto, che sarà a discrezione dell’impresa predisporre dei cartellini che risultino consoni all’utilizzo richiesto dalla legge. Sara` naturalmente fondamentale che il lavoratore esibisca tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibile al personale ispettivo.
La norma prevede che l’obbligo di indossare il cartellino grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività all’interno del cantiere.
Per ciò che concerne i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, è previsto un obbligo alternativo a quello dell’esibizione del cartellino da parte del lavoratore, mediante annotazione su un apposito registro delle presenze, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sempre in cantiere, con l’obbligo di compilarlo giornalmente con le relative presenze.
Si avranno, pertanto, tanti registri quanti cantieri avrà l’impresa.
Si nutrono forti dubbi sulla reale maggiore facilità di assolvere all’obbligo della tenuta del registro in luogo di quello relativo ai “cartellini”.
Avendo riguardo alla ratio della norma in questione, ciò che ha ispirato il legislatore nell’istituire l’obbligo è stata la necessità di rendere trasparente e riconoscibile tutto il personale impiegato nei cantieri edili, sempre nell’ottica della lotta al lavoro sommerso e della prevenzione dei fenomeni antinfortunistici. A tale obbligo dovranno sottostare anche i lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel settore edile ma che prestino la propria opera all’interno del cantiere edile.
Per ciò che attiene alla sanzioni si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel dettato normativo.
Si rammenta che nel caso in cui siano presenti nel cantiere più datori di lavoro, il committente dell’opera ne risponderà solidalmente.
SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il primo comma dell’art. 36 bis della L. n. 248/2006 dispone la sospensione dei lavori da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione del personale ispettivo degli istituti previdenziali, nell’ambito dei cantieri edili. Il provvedimento sarà adottato qualora si riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale e giornaliero.
Rinviando, per ciò che concerne gli elementi prettamente operativi, alla nostra news Ance n. 3697 del 25 agosto scorso, recante il modello relativo al provvedimento di sospensione con l’individuazione degli organi cui rivolgersi per l’eventuale impugnazione del provvedimento, nonché agli ulteriori chiarimenti del Ministero di cui si rimane in attesa, si rendono necessarie alcune precisazioni circa l’ambito di applicazione del provvedimento stesso.
Nell’ipotesi in cui vi sia la presenza nel cantiere di più imprese anche non appartenenti al settore edile, si rileva che essendo la ratio della norma in oggetto quella di garantire, mediante strumenti efficaci, la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché quella di operare nell’ottica della lotta all’evasione contributiva e fiscale, non può non ritenersi che le imprese interessate alla previsione legislativa siano tutte quelle che operano all’interno del cantiere, sia strettamente appartenenti al settore edile che non.
Per quanto concerne poi il computo del 20% dei lavoratori irregolari, la percentuale deve essere commisurata alla singola impresa occupata nel cantiere e non anche a tutto il personale occupato in cantiere, stante la difficile applicazione del provvedimento cautelare nel caso contrario.
Conseguentemente, ne deriva che il provvedimento di sospensione dei lavori non potrà andare a colpire tutto il cantiere, con il coinvolgimento di tutte le imprese in esso occupate, ma dovrà colpire la singola impresa irregolare.
Le violazioni previste dal comma 3 sono riferibili, infatti, alle singole imprese, le quali saranno le sole a poter regolarizzare le violazioni riscontrate. Una interpretazione difforme creerebbe, infatti, uno stallo senza eguali che paralizzerebbe l’intero cantiere senza possibilità, per le imprese non colpite dalla sanzione, di poter intervenire per il ripristino della situazione irregolare, con conseguenze anche in ordine alla richiesta di Cig da parte di quei lavoratori i quali verrebbero a trovarsi impossibilitati a proseguire l`attivita` lavorativa per una causa non imputabile al datore di lavoro.
Si rinvia alla circolare del Ministero di prossima pubblicazione per le ulteriori specificazioni sulla previsione dei citati commi 1 e 2 della vigente legge.
COMUNICAZIONE ANTICIPATA DELL’INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Nulla di nuovo circa l’obbligo, in vigore dal 12 agosto scorso, della comunicazione dell’instaurazione dei nuovi rapporti di lavoro, in carico al datore di lavoro da effettuarsi un giorno prima dell’instaurazione stessa. Tale previsione, già da tempo prevista ma non ancora attuata, si colloca nel quadro della lotta al sommerso e al lavoro irregolare e si rivolge alle imprese edili in senso stretto.
La documentazione avente data certa fa riferimento alle eventuali raccomandate a/r fax o posta elettronica con la quale si è data comunicazione al Centro per l’Impiego competente della nuova assunzione.
APPALTO E SUBAPPALTO
Anche per ciò che concerne la materia della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, la L. 248/2006 ha disposto delle importanti novità volte a garantire misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.
Il disposto normativo ha stabilito, infatti, che l’impresa appaltatrice è responsabile solidalmente per i mancati versamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, ha precisato il legislatore, viene meno laddove l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti siano stati correttamente eseguiti.
Tale regime sarà applicabile successivamente all’adozione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, di un apposito decreto interministeriale (Ministero Lavoro e Finanze) che specifichi la documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale delle imprese.
L’Ance è intervenuta nei confronti dei suddetti dicasteri prospettando le necessità e le problematiche del settore in materia di responsabilità solidale, proponendo di partecipare ad un tavolo tecnico per l’individuazione dei contenuti di tale decreto.
Si fa riserva di successive comunicazioni a seguito delle istruzioni emanate dal ministero sull’argomento.”.
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Documenti Allegati
Nota Min. Lavoro .pdf Circolare Ag. Ent. n.28 .pdf Testo coordinato .rtf Legge 248 .rtf