PARTONO I RIMBORSI IVA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre è stato pubblicato il Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento...

19/09/2006
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre è stato pubblicato il Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA”. Il provvedimento legislativo è stato varato dal Governo per far fronte alla bocciatura, da parte della Corte di Giustizia UE, della norme italiana che prevede l'indetraibilità dell'IVA sulle autovetture aziendali, per evitare da parte dei contribuenti detrazioni indiscriminate e detta le modalità per le richieste di rimborso che potranno essere inoltrate con documentata istanza, a pena decadenza, entro il 15 dicembre 2006.

Di fatto con il decreto-legge il Governo prende tempo per quantificare a portata reale della sentenza della Corte di Giustizia UE sui conti pubblici.

Ricordiamo a proposito che la Corte di giustizia europea, con la sentenza C-228/05, ha dato torto all'Italia sui limiti imposti dallo Stato italiano alla detraibilità Iva sulle auto e sui carburanti utilizzati dalle imprese.La Corte Ue ha inoltre respinto la richiesta del Governo italiano di limitare i rimborsi retroattivi che infliggerebbero gravi danni ai conti publici e ha disposto che non occorre limitare nel tempo gli effetti della sentenza.

Ma vediamo adesso quali sono gli effetti pratici della Sentenza unitamente a quelli del decreto-legge n. 258.
Premettendo che la possibilità di detrarre l'Iva è comunque riferita solamente alle autovetture destinate a utilizzazioni inerenti a operazioni imponibili, effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa, e per la percentuale di utilizzazione dell'autovettura stessa per detti scopi. In particolare si sottolinea che non costituisce utilizzo nell'esercizio di attività di impresa l'assegnazione delle autovetture in uso ai dipendenti (c.d. fringe benefit), il provvedimento prevede che chi ha acquistato, fino al 13 settembre 2006, autoveicoli strumentali per l’attività professionale può richiedere il rimborso dell’Iva non detratta presentando la relativa istanza su apposito modello che l’Agenzia delle Entrate predisporrà entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, quindi, entro il 30 ottobre 2006.
Unitamente al modello, l’Agenzia delle Entrate indicherà anche i documenti da presentare a corredo dell’istanza di rimborso che andrà inoltrata, per via telematica, entro il 15 dicembre 2006.

Ricapitolando, quindi, per il recupero delle detrazioni Iva arretrate non è possibile utilizzare il sistema delle detrazioni ma occorre attendere un modello per la richiesta telematica da inoltrare entro il 15 dicembre, tenendo anche conto degli effetti del recupero ai fini delle altre imposte (Irpef, Ires, Irap).

Dal 14 settembre 2006 in poi, i contribuenti dovranno calcolare, invece, le detrazioni iva spettanti secondo l’inerenza del veicolo nell’attività svolta mentre il Governo dovrà individuare i possibili criteri per attribuire le detrazioni sottoponendoli al Comitato Iva UE per ottenerne l’approvazione e per riportarli nell’ordinamento nazionale al fine di verificare la condotta tenuta dai contribuenti sulla base dei nuovi criteri.

Nel file allegato “Esempi dal Sole 24 ore” riportiamo quattro esempi pratici di rimborsi Iva pubblicati nel “Sole 24 ore” di ieri 18 settembre che si riferiscono:
  • al professionista con uso dell’auto, per lo svolgimento dell’attività professionale, al 60% (Caso 1);
  • all’imprenditore individuale con uso dell’auto, per lo svolgimento dell’attività, al 70% (Caso 2);
  • al caso dell’imprenditore individuale con l’uso dell’auto, per lo svolgimento dell’attività, al 50% (Caso 3);
  • alla flotta aziendale con l’uso dell’auto, per lo svolgimento dell’attività, al 90% (Caso 4);


A cura di Paolo Oreto
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