Sicurezza antincendio elementi costruttivi: Nuova circolare del Ministero dell’Interno
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha inviato il 4 aprile scorso ai Direttori Regionalidei Vigili del Fuoco, ai Comandi provinci...
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero
dell'Interno ha inviato il 4 aprile scorso ai Direttori
Regionalidei Vigili del Fuoco, ai Comandi provinciali dei Vigili
del Fuoco ed ai Consigli nazionali degli Architetti, degli
Ingegneri dei Chimici, dei Dottori agronomi e forestali, dei
Geometri, dei Periti industriali, dei dei periti agrari e degli
agrotecnici una lettera circolare recante "Certificazione
della resistenza a fuoco di elementi costruttivi".
Con la lettera circolare in argomento viene rocrdato il principio secondo il quale è possibile utilizzare i rapporti di prova richiesti dalla legge anche oltre le date di scadenza previste, solo ed esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di tali date.
Tale principio è applicabile anche a tutte le altre scadenze previste nel D.M. 16 febbraio 2007, compresa la scadenza per l'utilizzo dei valori fissati da norme tecniche per i parametri termo-fisici dei rivestimenti protettivi (punto C.5 dell'allegato al decreto) e la scadenza per l'utilizzo dei valori tabellari relativi agli elementi di acciaio protetti (tabelle D.7.1 dell'allegato al decreto).
Nella circolare viene anche rammentato il principio espresso nella precedente circolare protocollo n. 5642 del 31 marzo 2010 con cui relativamente alla certificazione della resistenza al fuoco delle murature veniva precisato: "Stante la predetta indicazione riguardante le certificazioni analitiche e al fine di adottare un uniforme comportamento nei confronti di murature il cui requisito di resistenza al fuoco sia stato attestato mediante certificati sperimentali, è appena il caso, infine, di rilevare l'opportunità che i corrispondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91 possano essere utilizzati anche oltre le date indicate all'art. 5 comma 1 del D.M. 16 febbraio 2007, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date.".
Ricordiamo, per ultimo, che il D.M. 16 febbraio 2007, citato nella circolare in argomento, contiene le norme relative alla classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione e si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui sono inseriti.
Viene considerato "prodotto da costruzione" o "prodotto" qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione e le "opere da costruzione" o "opere" comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.
Nel decreto, sono definite «elementi costruttivi» le parti e gli elementi di opere da costruzione, composte da uno o piu' prodotti anche non aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco,
Con la lettera circolare in argomento viene rocrdato il principio secondo il quale è possibile utilizzare i rapporti di prova richiesti dalla legge anche oltre le date di scadenza previste, solo ed esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di tali date.
Tale principio è applicabile anche a tutte le altre scadenze previste nel D.M. 16 febbraio 2007, compresa la scadenza per l'utilizzo dei valori fissati da norme tecniche per i parametri termo-fisici dei rivestimenti protettivi (punto C.5 dell'allegato al decreto) e la scadenza per l'utilizzo dei valori tabellari relativi agli elementi di acciaio protetti (tabelle D.7.1 dell'allegato al decreto).
Nella circolare viene anche rammentato il principio espresso nella precedente circolare protocollo n. 5642 del 31 marzo 2010 con cui relativamente alla certificazione della resistenza al fuoco delle murature veniva precisato: "Stante la predetta indicazione riguardante le certificazioni analitiche e al fine di adottare un uniforme comportamento nei confronti di murature il cui requisito di resistenza al fuoco sia stato attestato mediante certificati sperimentali, è appena il caso, infine, di rilevare l'opportunità che i corrispondenti rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della circolare MI.SA. 14 settembre 1961, n. 91 possano essere utilizzati anche oltre le date indicate all'art. 5 comma 1 del D.M. 16 febbraio 2007, esclusivamente per le costruzioni il cui progetto sia stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco prima di suddette date.".
Ricordiamo, per ultimo, che il D.M. 16 febbraio 2007, citato nella circolare in argomento, contiene le norme relative alla classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione e si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui sono inseriti.
Viene considerato "prodotto da costruzione" o "prodotto" qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione e le "opere da costruzione" o "opere" comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.
Nel decreto, sono definite «elementi costruttivi» le parti e gli elementi di opere da costruzione, composte da uno o piu' prodotti anche non aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco,
A cura di Ilenia
Cicirello
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