Operazioni di importi pari o superiori a 3.000 Euro: Dall'1 maggio obbligo di comunicazione
Scatta dall'1 maggio, dell'anno in corso, l’obbligo previsto dall'articolo 21 Decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge di conversione 30 luglio 2010,...
Scatta dall'1 maggio, dell'anno in corso, l’obbligo previsto
dall'articolo 21 Decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che tutti i
soggetti passivi d'IVA (imprese, lavoratori autonomi, enti
commerciali e non), devono compilare un elenco dove indicare
eventuali operazioni, (siano esse cessione di beni o
prestazioni di servizi), per un importo pari o superiore a 3.000
euro.
Il decreto specifica che la soglia dei 3000 euro è al netto dell'IVA e vale per coloro che emettono fattura; mentre per coloro che non sono obbligati all'emissione di fattura (quindi coloro che emettono scontrini fiscali) il limite minimo è di 3600 euro compresa IVA.
La novità è soprattutto per i dettaglianti, che si devono dotare di strumenti (scontrino fiscale parlante, o ricevuta fiscale integrata) per identificare, nei casi di acquisti superiori alla soglia di euro 3.600, gli acquirenti. In questo modo si fornisce all'Amministrazione Finanziaria uno strumento per eventuali controlli contro l'evasione fiscale.
Solo per l'anno in corso, i contribuenti dovranno comunicare le operazioni in oggetto per le quali hanno emesso scontrino fiscale, effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 e dovranno altresì comunicare, sempre per l'anno 2011, anche le operazioni, per le quali hanno emesso fattura, avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.
Questi elenchi devono essere comunicati, tramite i software messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento. Per esempio, le operazioni effettuate nel 2012 saranno comunicate entro il 30 aprile 2013.
Inoltre, solo per le operazioni avvenute nell'anno 2010, visto che i contribuenti, soprattutto i dettaglianti, non sono in grado di fornire le informazioni necessarie per la comunicazione, quest'obbligo deve essere adempiuto solo dai soggetti che hanno emesso fattura e per operazioni con importi superiori a 25.000 euro + IVA. La scadenza per comunicare l'elenco del 2010 è prevista per il 31 ottobre 2011.
Per i soggetti non titolari di partita IVA (per i privati), oltre ad indicare l'anno di riferimento, il commerciante deve solamente acquisire il codice fiscale. Se si tratta clienti non residenti, bisogna procurarsi tutti i dati necessari per la compilazione degli elenchi, quali: nome, cognome, data di nascita comune o stato di nascita se estero. Il cliente, di contro, è obbligato a fornire tutti dati richiesti.
Vanno comunque escluse per legge alcune operazioni che, seppur soggette ad IVA e di ammontare pari o superiore a 3000 euro, non vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate. Esse sono: le importazioni, le esportazioni, le operazioni con soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata, ed anche le operazioni per le quali bisogna eseguire una comunicazione all'anagrafe tributaria. Tali operazioni non devono essere comunicate in quanto per quest'ultimi i dati saranno comunicati con altre dichiarazioni.
Il decreto specifica che la soglia dei 3000 euro è al netto dell'IVA e vale per coloro che emettono fattura; mentre per coloro che non sono obbligati all'emissione di fattura (quindi coloro che emettono scontrini fiscali) il limite minimo è di 3600 euro compresa IVA.
La novità è soprattutto per i dettaglianti, che si devono dotare di strumenti (scontrino fiscale parlante, o ricevuta fiscale integrata) per identificare, nei casi di acquisti superiori alla soglia di euro 3.600, gli acquirenti. In questo modo si fornisce all'Amministrazione Finanziaria uno strumento per eventuali controlli contro l'evasione fiscale.
Solo per l'anno in corso, i contribuenti dovranno comunicare le operazioni in oggetto per le quali hanno emesso scontrino fiscale, effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 e dovranno altresì comunicare, sempre per l'anno 2011, anche le operazioni, per le quali hanno emesso fattura, avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.
Questi elenchi devono essere comunicati, tramite i software messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento. Per esempio, le operazioni effettuate nel 2012 saranno comunicate entro il 30 aprile 2013.
Inoltre, solo per le operazioni avvenute nell'anno 2010, visto che i contribuenti, soprattutto i dettaglianti, non sono in grado di fornire le informazioni necessarie per la comunicazione, quest'obbligo deve essere adempiuto solo dai soggetti che hanno emesso fattura e per operazioni con importi superiori a 25.000 euro + IVA. La scadenza per comunicare l'elenco del 2010 è prevista per il 31 ottobre 2011.
Per i soggetti non titolari di partita IVA (per i privati), oltre ad indicare l'anno di riferimento, il commerciante deve solamente acquisire il codice fiscale. Se si tratta clienti non residenti, bisogna procurarsi tutti i dati necessari per la compilazione degli elenchi, quali: nome, cognome, data di nascita comune o stato di nascita se estero. Il cliente, di contro, è obbligato a fornire tutti dati richiesti.
Vanno comunque escluse per legge alcune operazioni che, seppur soggette ad IVA e di ammontare pari o superiore a 3000 euro, non vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate. Esse sono: le importazioni, le esportazioni, le operazioni con soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata, ed anche le operazioni per le quali bisogna eseguire una comunicazione all'anagrafe tributaria. Tali operazioni non devono essere comunicate in quanto per quest'ultimi i dati saranno comunicati con altre dichiarazioni.
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