Consiglio di Stato: Esclusione dalle gare per irregolarità contributiva
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 2100 depositata il 4 aprile scorso ha ribadito che per l'esclusione da una gara non è necessario che si...
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n.
2100 depositata il 4 aprile scorso ha ribadito che per
l'esclusione da una gara non è necessario che siano accertate
più violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, ma è sufficiente individuare una sola
violazione contributiva che, di fatto, non consente il rilascio
del documento unico di regolarità contributiva.
La sentenza in argomento è stata pronunciata dai giudici di Palazzo Spada in riferimento al ricorso proposto da una società di ingegneria per la riforma della sentenza del Tar Veneto, Sezione I, n. 00069, depositata il 9 ottobre 2009 con cui la società stessa era stata esclusa da una gara di progettazione per carenza di regolarità contributiva
La società di ingegneria, dopo l'esclusone, procedeva con un ricorso al Consiglio di Stato che, però, ha confermato la precedente sentenza del Tar Veneto riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l'esclusione dalla gara visto che non sussisteva la situazione di regolarità contributiva né alla data dell’ autodichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione, né a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
In particolare i giudici hanno precisato che:
In definitiva, quindi, il Consiglio di Stato ha respinto in ricorso perché, nella fattispecie pur trattandosi di un'unica violazione, la stessa aveva comportato una situazione di inadempienza per un importo di euro 14.000,00, riferito a tre periodi di contribuzione.
Vale la pena, però, segnalare che il Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza n. 1228 depositata il 24 febbraio scorso aveva accolto, invece, il ricorso di un'impresa in riferimento al fatto che una stazione appaltante aveva revocato l'aggiudicazione dell'appalto disposta in suo favore ed incamerata la cauzione provvisoria versata a causa di un presuto debito dell'Impresa per un importo leggermente superiore alla soglia di 100,00 Euro nei confronti dell'Inail che in verità, veniva, però, compensato da un credito leggermente inferiore vantato dalla stessa impresa sempre nei confronti dell'Inail; la compensazione tra debito e credito, praticamente portava il debito residuo al di sotto della soglia di 100,00 euro fissata dal citato D.M. 24 ottobre 2001 ed ecco, il motivo, quindi, per cui i giudici del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso precisando che lo sforamento della soglia di gravità non poteva dare luogo all’esclusione automatica.
La sentenza in argomento è stata pronunciata dai giudici di Palazzo Spada in riferimento al ricorso proposto da una società di ingegneria per la riforma della sentenza del Tar Veneto, Sezione I, n. 00069, depositata il 9 ottobre 2009 con cui la società stessa era stata esclusa da una gara di progettazione per carenza di regolarità contributiva
La società di ingegneria, dopo l'esclusone, procedeva con un ricorso al Consiglio di Stato che, però, ha confermato la precedente sentenza del Tar Veneto riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l'esclusione dalla gara visto che non sussisteva la situazione di regolarità contributiva né alla data dell’ autodichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione, né a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
In particolare i giudici hanno precisato che:
- l'articolo 38, comma 1, lettere e) ed i) del Codice dei contratti, nell'individuare altre ipotesi che impediscono di assumere la qualità di contraente con le amministrazioni aggiudicatrici, per inosservanza delle regole di sicurezza dei luoghi di lavoro e per l'inadempimento di obblighi di pagamento di imposte e tasse, utilizza il plurale con richiamo ad accertate infrazioni o violazioni, nel'evidente intento di ricondurre nell'area precettiva della norma la più ampia casistica di comportamenti, tutti espressione di un non corretto esercizio dell'attività di impresa;
- quanto all'inciso (articolo 38, comma 1, lettera i)) che prende in considerazione le violazioni definitivamente accertate, è agevole rilevare che la definitività dell'accertamento dell'inosservanza degli obblighi di contribuzione assume rilievo nei soli casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta controversia su addebiti ascritti all'imprenditore e si renda, quindi, necessario attendere l'esito della contenzioso instaurato;
- per quanto concerne la connotazione di gravità delle violazioni degli obblighi di correntezza contributiva, occorre applicare i parametri di cui all'articolo 8, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007, che individuano come cause non ostative al rilascio del documento di regolarità contributiva uno scostamento di euro 100,00 rispetto al dovuto, o non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione.
In definitiva, quindi, il Consiglio di Stato ha respinto in ricorso perché, nella fattispecie pur trattandosi di un'unica violazione, la stessa aveva comportato una situazione di inadempienza per un importo di euro 14.000,00, riferito a tre periodi di contribuzione.
Vale la pena, però, segnalare che il Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza n. 1228 depositata il 24 febbraio scorso aveva accolto, invece, il ricorso di un'impresa in riferimento al fatto che una stazione appaltante aveva revocato l'aggiudicazione dell'appalto disposta in suo favore ed incamerata la cauzione provvisoria versata a causa di un presuto debito dell'Impresa per un importo leggermente superiore alla soglia di 100,00 Euro nei confronti dell'Inail che in verità, veniva, però, compensato da un credito leggermente inferiore vantato dalla stessa impresa sempre nei confronti dell'Inail; la compensazione tra debito e credito, praticamente portava il debito residuo al di sotto della soglia di 100,00 euro fissata dal citato D.M. 24 ottobre 2001 ed ecco, il motivo, quindi, per cui i giudici del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso precisando che lo sforamento della soglia di gravità non poteva dare luogo all’esclusione automatica.
A cura di Gabriele
Bivona
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