Case fantasma: Siglato un accordo tra l'Agenzia del Territorio ed il Consiglio nazionale dei Geometri
Il Direttore dell'Agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno e il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Fausto Savoldi, hanno firm...
Il Direttore dell'Agenzia del Territorio, Gabriella Alemanno
e il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati, Fausto Savoldi, hanno firmato un Protocollo
d’intesa concernente le procedure di attribuzione della
rendita catastale presunta agli immobili mai dichiarati in
Catasto, per i quali i contribuenti non hanno provveduto
all'adempimento spontaneo alla data del 30 aprile 2011.
L'accordo di collaborazione prevede che i Geometri, in alcune province selezionate congiuntamente, collaborino con l'Agenzia nelle attività propedeutiche all'attribuzione della rendita presunta.
In particolare, i Geometri effettueranno un sopralluogo analogo a quello che sarà svolto dai dipendenti dell'Agenzia, provvedendo, altresì, alla compilazione di una scheda tecnica contenente gli elementi utili alla determinazione della suddetta rendita.
Tale collaborazione verrà svolta dai professionisti a titolo gratuito.
Per garantire la massima qualità e uniformità dei risultati, l'Agenzia e il CNGGL hanno previsto, nell'accordo, ulteriori attività congiunte di formazione e di supporto ai tecnici che andranno a svolgere i sopralluoghi.
Sono, infine, previste anche iniziative condivise di comunicazione mirate a sensibilizzare i cittadini interessati all’adempimento spontaneo entro il prossimo 30 aprile.
Ricordiamo che con il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge "Milleproroghe" (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225) convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stata inserita la proroga al 30 aprile 2011 per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale prevista all'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si tratta della regolarizzazione degli immobili cosiddetti "fantasma" (cioè mai dichiarati al catasto) di tutti quei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità.
Devono essere inoltre dichiarate tutte le unità immobiliari già censite al catasto fabbricati che hanno subito modifiche rilevanti, come il cambio di destinazione con opere, la variazione della consistenza e della rendita.
Con l'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 rubricato come ''Aggiornamento del catasto'', nei commi dall'8 al 15 veniva precisato che entro il 31 dicembre 2010 (scadenza prorogata con il ''Milleproroghe'' al 30 aprile 2011) i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultino ancora dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta ufficiale effettuate dalla data dell'1 gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale dei Comuni. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 (scadenza prorogata con il ''Milleproroghe'' al 30 aprile 2011) i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione ai fini fiscali della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
Vale la pena, anche, ricordare che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
Sul Protocollo, il Direttore Alemanno ha dichiarato: ''Sono grata al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per la sensibilità dimostrata nel porre in essere una collaborazione così significativa nel contrasto all'evasione ed elusione fiscale. Infatti, tutte le attività svolte dai Geometri, a titolo gratuito, saranno di importante ausilio all'Agenzia per compiere, nei termini previsti, le operazioni di accertamento, finalizzate al recupero di gettito nel settore immobiliare''.
Il Presidente Savoldi ha dichiarato: ''Riteniamo un dovere la collaborazione con l'Agenzia ed in genere con gli organismi dello Stato. I geometri approfitteranno di quest'occasione per istruire i giovani ed i praticanti sulle procedure di aggiornamento degli archivi catastali''.
L'accordo di collaborazione prevede che i Geometri, in alcune province selezionate congiuntamente, collaborino con l'Agenzia nelle attività propedeutiche all'attribuzione della rendita presunta.
In particolare, i Geometri effettueranno un sopralluogo analogo a quello che sarà svolto dai dipendenti dell'Agenzia, provvedendo, altresì, alla compilazione di una scheda tecnica contenente gli elementi utili alla determinazione della suddetta rendita.
Tale collaborazione verrà svolta dai professionisti a titolo gratuito.
Per garantire la massima qualità e uniformità dei risultati, l'Agenzia e il CNGGL hanno previsto, nell'accordo, ulteriori attività congiunte di formazione e di supporto ai tecnici che andranno a svolgere i sopralluoghi.
Sono, infine, previste anche iniziative condivise di comunicazione mirate a sensibilizzare i cittadini interessati all’adempimento spontaneo entro il prossimo 30 aprile.
Ricordiamo che con il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge "Milleproroghe" (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225) convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è stata inserita la proroga al 30 aprile 2011 per la presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale prevista all'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si tratta della regolarizzazione degli immobili cosiddetti "fantasma" (cioè mai dichiarati al catasto) di tutti quei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità.
Devono essere inoltre dichiarate tutte le unità immobiliari già censite al catasto fabbricati che hanno subito modifiche rilevanti, come il cambio di destinazione con opere, la variazione della consistenza e della rendita.
Con l'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 rubricato come ''Aggiornamento del catasto'', nei commi dall'8 al 15 veniva precisato che entro il 31 dicembre 2010 (scadenza prorogata con il ''Milleproroghe'' al 30 aprile 2011) i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultino ancora dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta ufficiale effettuate dalla data dell'1 gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale dei Comuni. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 (scadenza prorogata con il ''Milleproroghe'' al 30 aprile 2011) i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione ai fini fiscali della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
Vale la pena, anche, ricordare che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
Sul Protocollo, il Direttore Alemanno ha dichiarato: ''Sono grata al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per la sensibilità dimostrata nel porre in essere una collaborazione così significativa nel contrasto all'evasione ed elusione fiscale. Infatti, tutte le attività svolte dai Geometri, a titolo gratuito, saranno di importante ausilio all'Agenzia per compiere, nei termini previsti, le operazioni di accertamento, finalizzate al recupero di gettito nel settore immobiliare''.
Il Presidente Savoldi ha dichiarato: ''Riteniamo un dovere la collaborazione con l'Agenzia ed in genere con gli organismi dello Stato. I geometri approfitteranno di quest'occasione per istruire i giovani ed i praticanti sulle procedure di aggiornamento degli archivi catastali''.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Link Correlati
www.agenziaterritorio.it