Regione siciliana: Soppressione Commissioni edilizie comunali
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell'11 aprile scorso è stata pubblicata la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante "Disposizioni ...
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell'11
aprile scorso è stata pubblicata la legge regionale 5 aprile
2011, n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la
semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica
amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale".
La legge consta di 26 articoli ed in particolare:
L'articolo 19 della legge in argomento è rubricata "Modifiche in materia di procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia" e con lo stesso:
Sull'argomento è intervenuto, lo scorso 14 aprile, il presidente dell'Ordine degli architetti di Catania Luigi Longhitano che ha commentato positivamente l'abolizione delle Commissioni edilizie dichiarando che "Le commissioni edilizie comunali da tempo non esercitavano più il ruolo di controllo della qualità del territorio, la loro funzione si era ridimensionata fino a farle diventare un organo esclusivamente tecnico-legale. La loro abolizione, appena proclamata dalla legge regionale n.5 del 5 aprile 2011, è dunque un passo favorevole verso il necessario processo di snellimento degli iter burocratici all'interno delle amministrazioni".
Esprime, invece, non poco rammarico il presidente dei geologi di Sicilia, Emanuele Doria verso le scelte politiche che sopprimono di colpo le Commissioni Edilizie Comunali. "Mentre anche in Calabria ed in Campania i consigli regionali varano norme indirizzate ad una sempre maggiore sicurezza sismica ed idrogeologica del territorio, in Sicilia si procede a ritroso, eliminando le già poche fasi di controllo della qualità geologica della progettazione".
Il problema fondamentale, - dice il presidente Doria - , non sta in sé nella soppressione delle CEC, ma nel fatto che viene tolta ai comuni la figura consultiva del geologo, già raramente presente negli organici delle amministrazioni locali soprattutto se di piccole dimensioni; i progressi fatti con la Circolare ARTA 1/2008, che esortava i comuni a dotarsi del geologo in CEC, per le peculiarità professionali, vengono così di colpo azzerati. Rispetto alle altre figure tecniche, i geologi hanno pochissimi rappresentanti in seno alle amministrazioni, e la carenza di una cultura geologica nella tutela del territorio e nella gestione dei suoi rischi e delle sue risorse, si avverte pesantemente nella nostra regione."
Aggiunge il Vicepresidente Carlo Cassaniti commentando così la novità: "Il provvedimento, contenuto nell'articolo 19 della legge regionale emanata per la semplificazione della pubblica amministrazione, preoccupa non poco i geologi siciliani in quanto le commissioni edilizie, ormai da qualche anno costituite anche dal geologo, rappresentano un utilissimo strumento di controllo del territorio e della sicurezza degli edifici".
La legge consta di 26 articoli ed in particolare:
- il capo I del Titolo I, con gli articoli dall'1 al 9, detta importanti modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
- il capo II del Titolo I, con l'articolo 10, riscrive l'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 modificando le norme relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP);
- il capo III, sempre del Titolo I con gli articoli dall'11 al 15, detta disposizioni per la trasparenza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
- il titolo II, con gli articoli dal 16 al 19 contiene disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale e disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia;
- il tisolo II, con gli articoli dal 20 al 26, detta le disposizioni finali.
L'articolo 19 della legge in argomento è rubricata "Modifiche in materia di procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia" e con lo stesso:
- viene soppressa la Commissione edilizia comunale;
- vengono così modificati i primi cinque commi dell'articolo 2 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie) della legge regionale 31 maggio 1974, n. 17: "1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. 2. L'ufficio comunale competente, all'atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all'interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall'ufficio nei successivi trenta giorni. In questo caso il termine di settantacinque giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti. 3. Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento. 4. Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni 5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro settantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego. "
Sull'argomento è intervenuto, lo scorso 14 aprile, il presidente dell'Ordine degli architetti di Catania Luigi Longhitano che ha commentato positivamente l'abolizione delle Commissioni edilizie dichiarando che "Le commissioni edilizie comunali da tempo non esercitavano più il ruolo di controllo della qualità del territorio, la loro funzione si era ridimensionata fino a farle diventare un organo esclusivamente tecnico-legale. La loro abolizione, appena proclamata dalla legge regionale n.5 del 5 aprile 2011, è dunque un passo favorevole verso il necessario processo di snellimento degli iter burocratici all'interno delle amministrazioni".
Esprime, invece, non poco rammarico il presidente dei geologi di Sicilia, Emanuele Doria verso le scelte politiche che sopprimono di colpo le Commissioni Edilizie Comunali. "Mentre anche in Calabria ed in Campania i consigli regionali varano norme indirizzate ad una sempre maggiore sicurezza sismica ed idrogeologica del territorio, in Sicilia si procede a ritroso, eliminando le già poche fasi di controllo della qualità geologica della progettazione".
Il problema fondamentale, - dice il presidente Doria - , non sta in sé nella soppressione delle CEC, ma nel fatto che viene tolta ai comuni la figura consultiva del geologo, già raramente presente negli organici delle amministrazioni locali soprattutto se di piccole dimensioni; i progressi fatti con la Circolare ARTA 1/2008, che esortava i comuni a dotarsi del geologo in CEC, per le peculiarità professionali, vengono così di colpo azzerati. Rispetto alle altre figure tecniche, i geologi hanno pochissimi rappresentanti in seno alle amministrazioni, e la carenza di una cultura geologica nella tutela del territorio e nella gestione dei suoi rischi e delle sue risorse, si avverte pesantemente nella nostra regione."
Aggiunge il Vicepresidente Carlo Cassaniti commentando così la novità: "Il provvedimento, contenuto nell'articolo 19 della legge regionale emanata per la semplificazione della pubblica amministrazione, preoccupa non poco i geologi siciliani in quanto le commissioni edilizie, ormai da qualche anno costituite anche dal geologo, rappresentano un utilissimo strumento di controllo del territorio e della sicurezza degli edifici".
A cura di Ilenia
Cicirello
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