Cedolare secca: poca chiarezza per le pertinenze
Secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, alla cedolare secca possono accedere solo locazioni di immobili ad uso abitativo non in regime di impres...
Secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, alla cedolare
secca possono accedere solo locazioni di immobili ad uso abitativo
non in regime di impresa o di lavoro autonomo e le relative
pertinenze locate congiuntamente all'immobile stesso.
Ciò significa che, se si vuole applicare tale opzione, i garage e le cantine devono essere compresi nel contratto di affitto relativo all'immobile principale, ossia devono rientrare in un unico contratto di locazione e, conseguentemente, fare riferimento ad un unico locatore.
Se si analizza tale interpretazione "letterale" della norma, è molto probabile, quindi, che una serie di contratti in essere debbano essere riformulati perché non rientrerebbero tutte quelle pertinenze che, sebbene appartenenti ad un unico locatore, facciano riferimento ad un contratto di affitto differente dall'immobile principale.
E ciò nasce dall'esigenza di facilitare eventuali controlli sulle pertinenze.
Al di là della necessità di un unico contratto di locazione, l'imposta sostitutiva sulle pertinenze è applicabile solo se è stata effettuata la stessa scelta per l'immobile principale e questo secondo quanto stabilito dagli articoli 817 e seguenti del Codice Civile.
Si evidenzia, però, che secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011 è possibile "sottrarre" il reddito da locazione dall'ordinario prelievo IRPEF, comprensivo delle relative addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un'imposta "secca" del 21% (per i contratti "a canone libero") o del 19% (in caso di contratti "a canone concordato"), sostitutiva anche dell'imposta di registro e di bollo, ma non vi è chiarezza sulla opzione di esercizio che, secondo quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo sarebbe il proprietario o il titolare di diritto reale sull'immobile, mentre secondo quanto definito dai commi 2 e 11 la scelta è demandata al locatore, il quale, però, potrebbe non coincidere con il titolare del bene.
Sarà forse un mezzo per evitare di far utilizzare la cedolare secca?
Ciò significa che, se si vuole applicare tale opzione, i garage e le cantine devono essere compresi nel contratto di affitto relativo all'immobile principale, ossia devono rientrare in un unico contratto di locazione e, conseguentemente, fare riferimento ad un unico locatore.
Se si analizza tale interpretazione "letterale" della norma, è molto probabile, quindi, che una serie di contratti in essere debbano essere riformulati perché non rientrerebbero tutte quelle pertinenze che, sebbene appartenenti ad un unico locatore, facciano riferimento ad un contratto di affitto differente dall'immobile principale.
E ciò nasce dall'esigenza di facilitare eventuali controlli sulle pertinenze.
Al di là della necessità di un unico contratto di locazione, l'imposta sostitutiva sulle pertinenze è applicabile solo se è stata effettuata la stessa scelta per l'immobile principale e questo secondo quanto stabilito dagli articoli 817 e seguenti del Codice Civile.
Si evidenzia, però, che secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011 è possibile "sottrarre" il reddito da locazione dall'ordinario prelievo IRPEF, comprensivo delle relative addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un'imposta "secca" del 21% (per i contratti "a canone libero") o del 19% (in caso di contratti "a canone concordato"), sostitutiva anche dell'imposta di registro e di bollo, ma non vi è chiarezza sulla opzione di esercizio che, secondo quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo sarebbe il proprietario o il titolare di diritto reale sull'immobile, mentre secondo quanto definito dai commi 2 e 11 la scelta è demandata al locatore, il quale, però, potrebbe non coincidere con il titolare del bene.
Sarà forse un mezzo per evitare di far utilizzare la cedolare secca?
A cura di Gabriele
Bivona
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