Emergenza post-sismica: Modello rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità

Sul supplemento ordinario n. 123 della Gazzetta ufficiale n. 113 di ieri 17 maggio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ...

18/05/2011
Sul supplemento ordinario n. 123 della Gazzetta ufficiale n. 113 di ieri 17 maggio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 recante "Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione.".

Con il decreto in argomento sono stati approvati la scheda Aedes di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari ed il relativo manuale con le istruzioni che sono allegati al decreto stesso.
Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali devono dotare le proprie strutture sia della scheda riportata che del manuale entrambi allegati al decreto stesso affinchè possano essere utilizzati in occasione di eventi sismici:
  • per il rilevamento speditivo dei danni
  • la definizione di provvedimenti di pronto intervento
  • la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari, da intendersi come unità di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.

Il Manuale contiene i seguenti paragrafi:
  • Introduzione
  • Istruzioni generali e specifiche per la compilazione delle Sezioni 1 e 2, identificazione dell'edificio
  • Istruzioni alla compilazione della sezione 3, tipologia
  • Istruzioni alla compilazione delle Sezioni 4, 5, 6 e 7, danno ad elementi strutturali e non strutturali, pericolo esterno, terreno e fondazioni
  • Istruzioni per la compilazione delle sezioni 8 e 9, giudizio di agibilità e provvedimenti di pronto intervento

Nel decreto stesso viene precisato che, a supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile.
L'iscrizione in tali elenchi deve essere confermata ogni cinque anni, a seguito di un aggiornamento formativo da realizzarsi anche mediante opportuni mezzi telematici. Gli elenchi devono essere trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In riferimento alla costituzione degli elenchi di tecnici, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano devono promuovere, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le iniziative di formazione ed aggiornamento in materia.

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