Nucleare: dalla Corte Costituzionale via libera al Referendum

La Corte Costituzionale ha ammesso il referendum contro il ritorno della produzione di energia nucleare in Italia, come è stato riformulato dalla Corte di ca...

08/06/2011
La Corte Costituzionale ha ammesso il referendum contro il ritorno della produzione di energia nucleare in Italia, come è stato riformulato dalla Corte di cassazione, dopo che il Parlamento aveva cambiato le norme sulla materia. È arrivata, infatti, la sentenza lo scorso 6 giugno, con la quale i giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto che il quesito del referendum riguardante l'utilizzo dell'energia nucleare "è connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità".

La Corte Costituzionale aveva già dichiarato ammissibile (sentenza n. 28/2011) le norme oggetto del referendum, che poi erano state modificate dal decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75. In particolare, l'art. 5 del DL n. 34/2011, benché abbia disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni oggetto della originaria richiesta referendaria (commi 2-6), ha previsto, tra l'altro, che "al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche (...) non si proceda alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare" (comma 1), disponendo che con DPCM, emanato all'esito del procedimento stabilito da detta norma, deve essere fissata "la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia", tenendo "conto delle valutazioni" pure indicate dalla norma (comma 8).

Di contro, l'Ufficio centrale per il referendum ha trasferito la richiesta referendaria sui commi 1 ed 8 del richiamato art. 5, ritenendoli "non suscettibili di produrre l'impedimento del corso delle operazioni referendarie", poiché recano una disciplina che fa "salva, nell'immediato e contro la volontà referendaria, una scelta attuale nuclearista definendo anche le articolazioni e gli strumenti attraverso i quali essa è, e resta, immediatamente operativa".

La Corte Costituzionale ha premesso che qualora nel corso di un procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, all'Ufficio centrale per il referendum spetta accertare se l'intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia. Qualora, infatti, tale intenzione rimanga "fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza". La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, precisato che, in riferimento al quesito riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum, compete, invece, a questa Corte verificare che non sussistano eventuali ulteriori ragioni d'inammissibilità rispetto all'art. 75 della Costituzione ed ai parametri desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 70 del 1978, n. 48 del 1981, n. 137 del 1993).

In definitiva, la Corte Costituzionale ha stabilito che il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l'inclusione dell'energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell'esito della consultazione referendaria.

Per tali motivazioni, è stata dichiarata la piena ammissibilità della richiesta di referendum popolare in merito al nucleare.

Al fine di consentire un voto consapevole, desideriamo riportare i quesiti oggetto del referendum.

Il primo quesito, presentato dal partito l'Italia dei valori, riguarda il "legittimo impedimento" ovvero l'istituto giuridico che permette all'imputato in un processo di giustificare, in alcuni casi, la propria assenza in aula:
  • Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l'articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante "disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?
VOTA SI se vuoi abrogare le norme che consentono il legittimo impedimento.

Il secondo quesito, presentato sempre dal partito l'Italia dei valori, riguarda "l'energia nucleare":
  • Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare?
VOTA SI se non vuoi il nucleare in Italia

Il terzo quesito e il quarto quesito riguardano la privatizzazione dell'acqua:
  • Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?
  • Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"?
VOTA SI ad entrambe i quesiti se non vuoi che il servizio idrico venga privatizzato.

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