CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 29 del 28 settembre 2006, della Direzione generale per l'attività ispettiva ha emanato d...

02/10/2006
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 29 del 28 settembre 2006, della Direzione generale per l'attività ispettiva ha emanato direttive in riferimento all’articolo 36-bis del decreto-legge n. 223/2006 (Decreto “Bersani”) convertito con legge n. 248/2006.
Il Ministero, all’interno della circolare ha trattato i seguenti argomenti:
  • provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere;
  • tessera di riconoscimento o registro;
  • comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro;
  • maxisanzione per il lavoro "nero".
Per quanto concerne la sospensione dei lavori nel cantiere, la circolare chiarisce l'ambito di applicazione della disposizione che sembra coincidere con le imprese che svolgono le attività descritte dall'allegato I del D.Lgs. n. 494/1996, nel quale sono ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili sia imprese non edili che operano comunque nell'ambito delle realtà di cantiere.
Relativamente al calcolo della percentuale del personale "in nero" va in secondo luogo chiarito che detta percentuale va rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa operanti nel cantiere al momento dell'accesso ispettivo (e non già complessivamente in forza all'azienda) risultanti dalle "scritture o da altra documentazione obbligatoria" come sopra chiarito. A titolo esemplificativo si consideri l'ipotesi di un'impresa con 30 dipendenti in forza che occupa in un cantiere, al momento dell'accesso ispettivo, 10 lavoratori, di cui 3 non iscritti sul libro matricola. Detta impresa potrà essere destinataria del provvedimento di sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari – rapportati ai 7 lavoratori regolarmente occupati (i 3 lavoratori irregolari vanno dunque esclusi dalla base di calcolo) – rappresentano oltre il 40% della totalità della manodopera e, quindi, ben al di sopra della percentuale massima del 20% prevista dall’articolo 36-bis della citata legge n. 248/2006.

Per quanto concerne, invece, il tesserino di riconoscimento previsto dal comma 3 dell’articolo 36-bis della legge n. 248/2006, la circolare precisa che il campo di applicazione della previsione va individuato con riferimento, così come nel caso di sospensione, a tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'Allegato I del D.Lgs. 494/1996.
Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani).
I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l'inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell'impresa datrice di lavoro.

In riferimento, poi, alla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, prevista al comma 6 del citato articolo 36-bis, con la circolare viene stabilito che "nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".
Quanto alla modalità di comunicazione dell'assunzione, che deve risultare da documentazione "avente data certa", si deve ritenere che tale circostanza sia desumibile, oltre che dalla tradizionale raccomandata a/r, anche da comunicazioni telematiche (fax ovvero posta elettronica certificata). Occorre precisare che, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro in un giorno immediatamente successivo a una giornata festiva, l'adempimento in questione potrà essere effettuato anche nella stessa giornata festiva, stante il tenore letterale della previsione normativa e considerata la possibilità di avvalersi di strumenti telematici (fax e posta elettronica certificata).

Per ultimo, nella circolare vengono evidenziate le maxisanzioni per il lavoro “nero” e viene precisato, così come previsto dal comma 7 del citato articolo 36-bis che "ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

A cura di Paolo Oreto
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