Decreto Sviluppo: Limitazione alle riserve negli appalti pubblici
Mentre inizia oggi l'esame presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato della legge di conversione del Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (not...
Mentre inizia oggi l'esame presso le Commissioni riunite
Bilancio e Finanze del Senato della legge di conversione del
Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (noto come "Decreto
Sviluppo") recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti
per l'economia” approvata dalla Camera dei deputati con voto di
fiducia del 21 giugno scorso, vale la pena porre l'accento su
quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettere hh1) ed hh3) con
cui viene modificato ed integrato l'articolo 240-bis del Codice dei
contratti relativo alla "Definizione dlle riserve".
Con le modifiche introdotte al comma 1 del citato articolo 240-bis
viene stabilito che l'importo complessivo delle riserve non può,
in ogni caso, essere superiore al venti per cento dell'importo
contrattuale mentre con l'inserimento del comma 1-bis viene
aggiunto, fatto ancora più dirompente, che non possono essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi
dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di
verifica.
In buona sostanza da un lato viene imposto un tetto massimo
all'importo delle riserve commisurato all'importo contrattuale
mentre, con l'inserimento del comma 1-bis, per i progetti che a
partire dall'8 giugno saranno oggetto di verifica, ai sensi
dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli dal 44
al 59 del Regolamento n. 207/2010, non sarà possibile alcuna
riserva; è opportuno, però, precisare che le disposizioni relative
alla verifica dei progetti, così come disposto all'articolo 357 del
nuovo regolamento, non si applicano alle opere per le quali sia
stato già approvato, alla data dell'8 giugno 2011, il progetto da
porre a base di gara.
Alla luce, dunque, delle modifiche introdotte al Codice dei
contratti dal "Decreto Sviluppo" varrebbe l'assioma che i
progetti approvati antecedentemente all'8 giugno 2011 possono
essere imperfetti mentre quelli approvati successivamente all'8
giugno 2011, vista la preventiva verifica, devono essere
perfetti e, quindi, per gli stessi le imprese non possono
effettuare riserve.
Certamente si tratta di una norma di natura economica voluta,
probabilmente, dal Ministero dell'Economia Giulio Tremonti,
che consentirà, certamente, di limitare i costi scaturenti dai
contenziosi nelle opere pubbliche ma è lecito avere qualche dubbio
sulla praticabilità di una norma che definisce, in pratica,
impossibili le riserve su aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica.
E' forse impossibile che possano esserci errori nella verifica
dei progetti?
Di questo avviso non sono, ovviamente le imprese e l'Associazione
grandi imprese edili (AGI) ha chiesto, senza alcun risultato, la
cancellazione delle modifiche introdotte all'articolo 240-bis
poiché la norma impone "forti limitazioni alla tutela delle imprese
appaltatrici a fronte dei danni loro derivanti da errori e/o
carenze dei progetti posti a base delle gare".
Era, anche, arrivata la proposta di prevedere, in alternativa alla
cancellazione delle modifiche introdotte, la possibilità per le
imprese di rivalsa sul progettista e/o sul validatore, con una
richiesta di risarcimento danni o, in alternativa, era stato
chiesto l'inserimento di una norma idonea per avviare un confronto
preliminare tra imprese partecipanti, amministrazione e progettista
per individuare da subito eventuali errori ma il Governo è stato
sordo a tali richieste ed il maxiemendamento ha confermato quanto
previsto nel testo del decreto-legge.
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