Regione Siciliana: Impugnati alcuni articoli della legge che recepisce il Codice dei contratti
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Carmelo Aronica, con un provvedimento del 28 giugno scorso, ha impugnato alcuni articoli della legge app...
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, Carmelo
Aronica, con un provvedimento del 28 giugno scorso, ha
impugnato alcuni articoli della legge approvata il 21 giugno
dall'Assemblea regionale siciliana recante il recepimento del
Codice dei contratti e del Regolamento di attuazione dello
stesso.
Sono stati impugnati, nel dettaglio, gli articoli 11 e 15 relativi rispettivamente alle opere edilizie di modeste dimensioni ed alla qualificazione nella loro interezza mentre è stato impugnato, parzialmente, l'articolo 14 relativo ai Concorsi di idee.
Nel dettaglio, il Commissario dello Stato ha impugnato l'articolo 11 reativo alle opere edilizie di modeste dimensioni in quanto con lo stesso la Regione siciliana interviene in un ambito escluso alla propria competenza giacchè fornisce un'interpretazione della norma statale relativa alla determinazione delle competenze dei geometri, per altro difforme dlla consolidatasi giurisprudenza formatasi sull'argomento; l'articolo 11, nella sua interezza viene, quindi, censurato per violazione dell'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 30/2006 e dell'articolo 16 del R.D. n. 274/1929 in relazione ai limiti imposti dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione e dell'articolo 17 dello Statuto speciale.
L'articolo 15 relativo alla qualificazione per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, riproponeva, nella sua interezza, l'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 ma il Commissario dello Stato ha ritenuto che lo stesso introduce un sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici totalmente difforme da quello previsto dall'articolo 40, comma 8 del Codice dei contratti e dall'articolo 90 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Nel dettaglio il Commissario dello Stato ha precisato che la disposizione censurata, nel ritenere ai fini, dell'ammissione alle gare per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, sufficiente la sola iscrizione degli operatori economici da almeno un biennio ad albi, configura un sistema di qualificazione regionale a sè stante che invade la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, già esercitata con il D.Lgs. n. 163/2006, le cui norme sono inderogabili anche per le Regioni a Statuto Speciale, così come acclarato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 411/2008 nel caso analogo della legge della Regione Sardegna n.5 del 2007.
Per i motivi suesposti, il Commissario dello Stato ha impugnato l'articolo in argomento per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione e dell'articolo 14 della Statuto speciale.
Per ultimo sono stati impugnati, anche il comma 2 lettera a) limitatamente al commi 4, primo ed ultimo periodo ed al comma 6 dell'articolo 14.
Il Commissario dello Stato ha evidenziato che il secondo comma dell'articolo 14, nel recepire con sostanziali modifiche quanto previsto dal legislatore statale in tema di concorsi di idee dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 del Codice dei contratti, delinea una procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento autonoma e difforme da quella nazionale, cui avrebbe dovuto adeguarsi, ponendosi così in contrasto con l'articolo 117, comma 2 lett. e) della Costituzione e con l'articolo 14 dello Statuto Speciale.
Non sappiamo cosa deciderà il Governo regionale ma crediamo che la soluzione più rapida, per rendere operativa la legge già approvata, sia quella di pubblicarla sulla Gazzetta ufficiale senza gli articoli oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato.
Sono stati impugnati, nel dettaglio, gli articoli 11 e 15 relativi rispettivamente alle opere edilizie di modeste dimensioni ed alla qualificazione nella loro interezza mentre è stato impugnato, parzialmente, l'articolo 14 relativo ai Concorsi di idee.
Nel dettaglio, il Commissario dello Stato ha impugnato l'articolo 11 reativo alle opere edilizie di modeste dimensioni in quanto con lo stesso la Regione siciliana interviene in un ambito escluso alla propria competenza giacchè fornisce un'interpretazione della norma statale relativa alla determinazione delle competenze dei geometri, per altro difforme dlla consolidatasi giurisprudenza formatasi sull'argomento; l'articolo 11, nella sua interezza viene, quindi, censurato per violazione dell'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 30/2006 e dell'articolo 16 del R.D. n. 274/1929 in relazione ai limiti imposti dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione e dell'articolo 17 dello Statuto speciale.
L'articolo 15 relativo alla qualificazione per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, riproponeva, nella sua interezza, l'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 ma il Commissario dello Stato ha ritenuto che lo stesso introduce un sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici totalmente difforme da quello previsto dall'articolo 40, comma 8 del Codice dei contratti e dall'articolo 90 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Nel dettaglio il Commissario dello Stato ha precisato che la disposizione censurata, nel ritenere ai fini, dell'ammissione alle gare per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, sufficiente la sola iscrizione degli operatori economici da almeno un biennio ad albi, configura un sistema di qualificazione regionale a sè stante che invade la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, già esercitata con il D.Lgs. n. 163/2006, le cui norme sono inderogabili anche per le Regioni a Statuto Speciale, così come acclarato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 411/2008 nel caso analogo della legge della Regione Sardegna n.5 del 2007.
Per i motivi suesposti, il Commissario dello Stato ha impugnato l'articolo in argomento per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione e dell'articolo 14 della Statuto speciale.
Per ultimo sono stati impugnati, anche il comma 2 lettera a) limitatamente al commi 4, primo ed ultimo periodo ed al comma 6 dell'articolo 14.
Il Commissario dello Stato ha evidenziato che il secondo comma dell'articolo 14, nel recepire con sostanziali modifiche quanto previsto dal legislatore statale in tema di concorsi di idee dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 del Codice dei contratti, delinea una procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento autonoma e difforme da quella nazionale, cui avrebbe dovuto adeguarsi, ponendosi così in contrasto con l'articolo 117, comma 2 lett. e) della Costituzione e con l'articolo 14 dello Statuto Speciale.
Non sappiamo cosa deciderà il Governo regionale ma crediamo che la soluzione più rapida, per rendere operativa la legge già approvata, sia quella di pubblicarla sulla Gazzetta ufficiale senza gli articoli oggetto dell'impugnativa da parte del Commissario dello Stato.
A cura di Paolo
Oreto
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