Detrazioni 36 E 55%: ridotta al 4% la ritenuta sui bonifici
L'art. 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", c...
L'art. 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica", convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che
a partire dall'1 luglio 2010 doveva essere applicata una ritenuta
del 10% come titolo d'acconto dell'imposta sul reddito dovuta ai
beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai
bonifici disposti dai contribuenti per le spese agevolate con la
detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, o con
quella del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Al
fine di minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti
effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione
d'imposta, l'art. 23, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98
ha disposto una riduzione dal 10 al 4% la ritenuta sui bonifici del
36 e del 55%.
Ecco il testo dell'articolo 23, comma 8 del DL n. 98/2011:
Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
All'interno del DL non vi è alcuna previsione in merito alla data di entrata in vigore della riduzione, dunque è plausibile che la stessa coincida con la data di entrata in vigore del DL quando sarà convertito in legge.
Ricordiamo, infine, che per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate, il 30 giugno 2010, ha emanato il provvedimento n. 94288 concernente l'effettuazione delle ritenute alla fonte sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, il provvedimento individua le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che dovranno:
Ecco il testo dell'articolo 23, comma 8 del DL n. 98/2011:
Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".
All'interno del DL non vi è alcuna previsione in merito alla data di entrata in vigore della riduzione, dunque è plausibile che la stessa coincida con la data di entrata in vigore del DL quando sarà convertito in legge.
Ricordiamo, infine, che per far fronte all'operatività della ritenuta, l'Agenzia delle Entrate, il 30 giugno 2010, ha emanato il provvedimento n. 94288 concernente l'effettuazione delle ritenute alla fonte sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. In particolare, il provvedimento individua le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA, che dovranno:
- operare, all'atto dell'accreditamento delle somme, la ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
- effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.
Il provvedimento dell'Agenzia stabilisce, inoltre, che la ritenuta
deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti
per:
- spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
- spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
Il provvedimento dell'Agenzia ha anche specificato gli altri
adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori
finanziari:
- versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la risoluzione n. 65/E;
- certificare la stessa al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- riportarla nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).
A cura di Ilenia
Cicirello
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