ACCONTO 2006
Entro il 27 dicembre 2005 deve essere verstao l'acconto Iva che è dovuto, in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni rigu...
Entro il 27 dicembre 2005 deve essere verstao l'acconto Iva che è
dovuto, in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura,
ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo
trimestre dell'anno.
Tralasciando alcuni casi particolari (quali, ad esempio, le operazioni di scissione, fusione, ecc.), si tratta delle liquidazioni relative:
a) al mese di dicembre per i contribuenti mensili;
b) al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari;
c) al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali c.d. “speciali” (ad esempio distributori di carburante, servizi al pubblico, ecc.).
Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti mensili e quelli trimestrali, compresi quindi i contribuenti cosiddetti “minimi” e “minori” sottoposti agli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina Iva.
Vi rientrano anche gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva.
Sono, invece, esonerati dal versamento dell'acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati (quello “storico” o quello “previsionale”), su cui sostanzialmente si basa il calcolo.
Ad esempio è il caso dei soggetti che:
a) hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2005 se mensili o entro il 30 settembre 2005 se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività o la inizieranno negli ultimi giorni di dicembre 2005;
b) hanno chiuso l'anno 2004 con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
c) pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del 2004, oppure in sede di dichiarazione annuale per il 2004, prevedono di chiudere la contabilità Iva per il 2005 con una eccedenza detraibile di imposta.
La legge prevede tre diversi metodi di calcolo:
a) storico;
b) previsionale;
c) analitico.
Per determinare l'importo dovuto il contribuente può scegliere tra il più conveniente di essi.
Metodo storico
In base al metodo storico, l'acconto Iva è determinato in misura pari all'88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente (2004).
Metodo previsionale
Il metodo previsionale permette al contribuente di calcolare l'acconto in misura pari all'88 per cento dell'Iva che si prevede di dover versare del sulla base di una stima delle operazioni che ritiene di effettuare per il mese o trimestre dell'anno in corso (2005).
Metodo analitico
Il metodo analitico considera le operazioni effettuate sino al 20 dicembre. In particolare, l'acconto è pari al 100 per cento dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle operazioni effettuate nel periodo 1 - 20 dicembre per i contribuenti mensili o 1 ottobre - 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.
Tralasciando alcuni casi particolari (quali, ad esempio, le operazioni di scissione, fusione, ecc.), si tratta delle liquidazioni relative:
a) al mese di dicembre per i contribuenti mensili;
b) al trimestre ottobre-dicembre per i contribuenti trimestrali ordinari;
c) al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali c.d. “speciali” (ad esempio distributori di carburante, servizi al pubblico, ecc.).
Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti mensili e quelli trimestrali, compresi quindi i contribuenti cosiddetti “minimi” e “minori” sottoposti agli obblighi di liquidazione e di versamento previsti dalla disciplina Iva.
Vi rientrano anche gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini Iva.
Sono, invece, esonerati dal versamento dell'acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati (quello “storico” o quello “previsionale”), su cui sostanzialmente si basa il calcolo.
Ad esempio è il caso dei soggetti che:
a) hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2005 se mensili o entro il 30 settembre 2005 se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività o la inizieranno negli ultimi giorni di dicembre 2005;
b) hanno chiuso l'anno 2004 con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
c) pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del 2004, oppure in sede di dichiarazione annuale per il 2004, prevedono di chiudere la contabilità Iva per il 2005 con una eccedenza detraibile di imposta.
La legge prevede tre diversi metodi di calcolo:
a) storico;
b) previsionale;
c) analitico.
Per determinare l'importo dovuto il contribuente può scegliere tra il più conveniente di essi.
Metodo storico
In base al metodo storico, l'acconto Iva è determinato in misura pari all'88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente (2004).
Metodo previsionale
Il metodo previsionale permette al contribuente di calcolare l'acconto in misura pari all'88 per cento dell'Iva che si prevede di dover versare del sulla base di una stima delle operazioni che ritiene di effettuare per il mese o trimestre dell'anno in corso (2005).
Metodo analitico
Il metodo analitico considera le operazioni effettuate sino al 20 dicembre. In particolare, l'acconto è pari al 100 per cento dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'Iva relativa alle operazioni effettuate nel periodo 1 - 20 dicembre per i contribuenti mensili o 1 ottobre - 20 dicembre per i contribuenti trimestrali.
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