CASSE EDILI SENZA ESCLUSIVA
Il Ministero del Lavoro con nota protocollo 18368/2006 del 20 settembre scorso, a seguito della richiesta di verifica della regolarità contributiva, ha nuova...
Il Ministero del Lavoro con nota protocollo 18368/2006 del 20
settembre scorso, a seguito della richiesta di verifica della
regolarità contributiva, ha nuovamente legittimato la
certificazione rilasciata dalla CENAI ai fini della Regolarità
Contributiva.
La nota del Ministero del Lavoro richiama la propria precedente nota del 16 gennaio 2006 in cui ha precisato che “… anche sulla base del pronunciamento del TAR del Lazio del 19/12/2005, va evidenziato che, nelle more del pronunciamento di merito dello stesso Tribunale, la CENAI può continuare a rilasciare l’ordinaria certificazione di regolarità contributiva ai propri aderento. L’INPS e l’INAIL da parte loro, sono tenute, ove sussistano i presupposti di regolarità contributiva nei propri confronti, a rilasciare agli iscritti alla CENAI una certificazione di regolarità e correntezza contributiva.”
In conclusione e sempre nelle more del pronunciamento del TAR del Lazio, il certificato rilasciato dalla CENAI, unitamente a quello rilasciato alla stessa impresa dall’INAIL e dall’INPS, hanno chiaramente pari valore e rilevanza del DURC.
Ricordiamo che il TAR del Lazio ha confermato con ordinanza n. 7374/05 del 19/12/2005 della III sezione, ha confermato la possibilità di rilascio dell'ordinaria certificazione di regolarità contributiva da parte della CENAI.
Con la citata ordinanza è stato accolto il ricorso della CENAI contro INPS, INAIL, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, nei confronti di CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili e nei confronti della Cassa Edile della Provincia di Perugia contro l'impugnazione degli atti nella parte in cui gli stessi precludono la possibilità di rilascio dell’ordinaria certificazione di regolarità contributiva da parte della CENAI stessa.
La nota del Ministero del Lavoro richiama la propria precedente nota del 16 gennaio 2006 in cui ha precisato che “… anche sulla base del pronunciamento del TAR del Lazio del 19/12/2005, va evidenziato che, nelle more del pronunciamento di merito dello stesso Tribunale, la CENAI può continuare a rilasciare l’ordinaria certificazione di regolarità contributiva ai propri aderento. L’INPS e l’INAIL da parte loro, sono tenute, ove sussistano i presupposti di regolarità contributiva nei propri confronti, a rilasciare agli iscritti alla CENAI una certificazione di regolarità e correntezza contributiva.”
In conclusione e sempre nelle more del pronunciamento del TAR del Lazio, il certificato rilasciato dalla CENAI, unitamente a quello rilasciato alla stessa impresa dall’INAIL e dall’INPS, hanno chiaramente pari valore e rilevanza del DURC.
Ricordiamo che il TAR del Lazio ha confermato con ordinanza n. 7374/05 del 19/12/2005 della III sezione, ha confermato la possibilità di rilascio dell'ordinaria certificazione di regolarità contributiva da parte della CENAI.
Con la citata ordinanza è stato accolto il ricorso della CENAI contro INPS, INAIL, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, nei confronti di CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili e nei confronti della Cassa Edile della Provincia di Perugia contro l'impugnazione degli atti nella parte in cui gli stessi precludono la possibilità di rilascio dell’ordinaria certificazione di regolarità contributiva da parte della CENAI stessa.
A cura di Paolo
Oreto
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