Attività di formazione in materia di salute e sicurezza: Una circolare del Ministero del lavoro
Con la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 recante "Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o...
Con la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 recante "Attività di
formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti
bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione
con essi" il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
fornisce i necessari chiarimenti ricordando che alla bilateralità
viene attribuito un ruolo fondamentale dallo stesso Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - e successive modifiche e
integrazioni - che, nel rivisitare la normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, connota questo strumento quale
supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione
delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.
Con la circolare in argomento vengono chiariti i criteri per l'individuazione, da parte del datore di lavoro, dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e viene precisato che, laddove si ponga concretamente il problema di verificare la sussistenza della legittimazione di tali enti allo svolgimento delle funzioni attribuite loro dalla legge, dovrà preliminarmente valutarsi l'effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali e datoriali che costituiscono tali organismi.
Pertanto, in tutti i casi in cui le disposizioni di legge prevedano che il datore di lavoro si avvalga della collaborazione degli organismi bilaterali per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti lo stesso dovrà ricorrere esclusivamente ad organismi in possesso del requisito di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo n. 81/2006 (gli organismi devono essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative") e che siano in possesso degli ulteriori elementi rappresentati dall'operatività nel settore di riferimento e dalla presenza nel territorio di riferimento.
Con la circolare in argomento vengono chiariti i criteri per l'individuazione, da parte del datore di lavoro, dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e viene precisato che, laddove si ponga concretamente il problema di verificare la sussistenza della legittimazione di tali enti allo svolgimento delle funzioni attribuite loro dalla legge, dovrà preliminarmente valutarsi l'effettiva rappresentatività delle associazioni sindacali e datoriali che costituiscono tali organismi.
Pertanto, in tutti i casi in cui le disposizioni di legge prevedano che il datore di lavoro si avvalga della collaborazione degli organismi bilaterali per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti lo stesso dovrà ricorrere esclusivamente ad organismi in possesso del requisito di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo n. 81/2006 (gli organismi devono essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative") e che siano in possesso degli ulteriori elementi rappresentati dall'operatività nel settore di riferimento e dalla presenza nel territorio di riferimento.
A cura di Ilenia
Cicirello
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