Regione siciliana: Pubblicato il decreto con le percentuali di variazioni dei materiali da costruzione più significativi
Sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011 è stato pubblicato il Decreto 8 luglio 2011 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mob...
Sulla Gazzetta della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011 è
stato pubblicato il Decreto 8 luglio 2011 dell'Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità recante "Elenco dei materiali da
costruzione più significativi, dei loro costi riferiti agli anni
2009/2010 e le percentuali di variazioni annuali".
Il decreto in argomento è stato emanato in riferimento all'articolo 26 (modificato e integrato dall'art. 1, comma 8, della legge regionale n. 16/2005) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
Al decreto è allegata una tabella parte integrante del decreto stesso che contiene i prezzi dei materiali da costruzione ritenuti più significativi riferiti agli anni 2009/2010 e le relative variazioni percentuali annuali calcolate fra gli stessi anni dalla quale è possibile evincere che nessuno dei prezzi rilevati ha subito variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, dunque per nessuno di essi si farà luogo a compensazione.
Ricordiamo, con l'occasione, che la norma prevede che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Il decreto in argomento è stato emanato in riferimento all'articolo 26 (modificato e integrato dall'art. 1, comma 8, della legge regionale n. 16/2005) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
Al decreto è allegata una tabella parte integrante del decreto stesso che contiene i prezzi dei materiali da costruzione ritenuti più significativi riferiti agli anni 2009/2010 e le relative variazioni percentuali annuali calcolate fra gli stessi anni dalla quale è possibile evincere che nessuno dei prezzi rilevati ha subito variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, dunque per nessuno di essi si farà luogo a compensazione.
Ricordiamo, con l'occasione, che la norma prevede che, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
A cura di Ilenia
Cicirello
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