IL NUOVO DURC
L’applicazione dell’art. 170 della nuova Finanziaria, dà una rilevanza particolare al Documento unico di regolarità contributiva (Durc) che diverrà a partire...
L’applicazione dell’art. 170 della nuova Finanziaria, dà una
rilevanza particolare al Documento unico di regolarità
contributiva (Durc) che diverrà a partire dall’1 Luglio
2007 condizione necessaria ma non sufficiente per accedere ai
benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale.
Come indicato nel comma 2 del suddetto articolo, le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non considerarsi ostative al rilascio del documento medesimo, verranno definite con decreto del Ministero del Lavoro entro 90 giorni dall’entrata in vigore della nuova Finanziaria e fino a quel momento sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
Per questo motivo può essere utile fare il punto sulla situazione attuale per il rilascio del Durc.
Il Durc è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati, che permette alle ditte appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e privati, mediante la presentazione di un solo documento.
I soggetti abilitati a richiedere il Durc sono:
L’affidamento alle Casse Edili del rilascio di tale documento determina inoltre un coinvolgimento degli enti bilaterali in una approfondita attività di monitoraggio e controllo sulla regolarità delle imprese del settore.
Per i lavori pubblici il Durc, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori o dello stato finale, è rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.
Per i lavori privati il Durc deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA) e la richiesta può essere avanzata, anche per via telematica, agli sportelli costituiti appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.
Ai fini del rilascio del Durc, la Cassa Edile raccoglie le informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a fornirle entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, la Cassa Edile emette ugualmente il documento.
Il procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve rispettare alcune condizioni, fra le quali:
Come indicato nel comma 2 del suddetto articolo, le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro, da non considerarsi ostative al rilascio del documento medesimo, verranno definite con decreto del Ministero del Lavoro entro 90 giorni dall’entrata in vigore della nuova Finanziaria e fino a quel momento sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
Per questo motivo può essere utile fare il punto sulla situazione attuale per il rilascio del Durc.
Il Durc è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati, che permette alle ditte appaltatrici di comprovare il proprio stato di regolarità, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e privati, mediante la presentazione di un solo documento.
I soggetti abilitati a richiedere il Durc sono:
- Committenti o responsabili dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996 (lavori edili);
- Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
- Enti Privati a rilevanza pubblica;
- Società Organismi di Attestazione (SOA);
- Imprese che applicano i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della convenzione del 15 aprile 2004 (ANAEPA – CONFARTIGIANATO, ANCE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE, COSTRUTTORI EDILI, ANCPL – LEGACOOP, ANIEM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE EDILI, ANSE – ASSOEDILI – CNA, FIAE – CASARTIGIANI, CLAAI, CONFCOOPERATIVE ITALIANE FEDEREDILIZIA).
L’affidamento alle Casse Edili del rilascio di tale documento determina inoltre un coinvolgimento degli enti bilaterali in una approfondita attività di monitoraggio e controllo sulla regolarità delle imprese del settore.
Per i lavori pubblici il Durc, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori o dello stato finale, è rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.
Per i lavori privati il Durc deve essere richiesto prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA) e la richiesta può essere avanzata, anche per via telematica, agli sportelli costituiti appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.
Ai fini del rilascio del Durc, la Cassa Edile raccoglie le informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a fornirle entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, la Cassa Edile emette ugualmente il documento.
Il procedimento di accertamento della regolarità contributiva deve rispettare alcune condizioni, fra le quali:
- Verifica regolarità contributiva - La posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
- Condizioni di regolarità - L’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione. La stessa deve inoltre dichiarare nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate (specificando le causali di assenza) non inferiore a quello contrattuale.
A cura di Gianluca
Oreto
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Documenti Allegati
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