Criterio di selezione delle offerte: Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa?
Botta e risposta a distanza tra Giovanni Tulumello Vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi (ANMA) e Pier Carmelo Russo Assessore...
Botta e risposta a distanza tra Giovanni Tulumello
Vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati
amministrativi (ANMA) e Pier Carmelo Russo Assessore alle
infrastrutture e traspori della Regione siciliana sulle modalità
di recepimento nel territorio della regione del Codice dei
contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 effettuato con la
recente legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ed, in particolare
sul criterio di selezione delle offerte.
Giovanni Tulumello in un suo articolo pubblicato alla pagina 38 di Italia Oggi dell'1 settembre scorso mostra non pochi dubbi sul fatto che la Regione siciliana abbia recepito la norma nazionale con alcune modifiche e principalmente per quelli inerenti la scelta dei criteri di aggiudicazione “al dichiarato scopo di ampliare lo spazio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e di ridurre quello del prezzo più basso”.
Il magistrato nella sua nota continua chiarendo che il legislatore regionale “non ha reso un buon servigio alla chiarezza e alla certezza del diritto” perché inserendo nella legge l'articolo 19 relativo ai criteri di aggiudicazione ha, di fatto, differenziato la norma regionale da quella statale per altro intervendo nell'ambito della concorrenza che è di esclusiva competenza statale.
Ma di notevole interesse è un passo dell'articolo di Giovanni Tulumello in cui viene detto chiaramente che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è il più idoneo a ridurre possibili spazi di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti; precisa il vicepresidente dell'ANMA che “è vero esattamente il contrario: è il criterio del prezzo più basso quello che garantisce una selezione oggettiva, priva di valutazioni discrezionali” evitando il rischio dei ribassi eccessivi con la verifica dell'anomalia, condotta con parametri tecnici e non discrezionali.
Il magistrato, poi, nella sua nota precisa, anche, che “Ciò che impedisce l'infiltrazione criminale non è lo stravolgimento delle regole statali ma una consapevole e coerente applicazione delle stesse in sede amministrativa” e che “il legislatore siciliano, che pure afferma di essere stato mosso dalla volontà di contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ha mancato questa occasione di riordino e coordinamento normativo fra legislazione statale e regionale per superare il contrasto fra la disciplina regionale e quella statale sulla tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi degli appalti.”.
Non si è fatta attendere la risposta dell'Assessore regionale Pier Carmelo Russo che in un articolo pubblicato da Italia Oggi del 3 settembre scorso alla pagina 3 interviene sull'argomento precisando che la scelta siciliana è coerente con le notazioni della direzione investigativa antimafia, con le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta su infortuni sul lavoro e con le indicazioni dell'Associazionale nazionale costruttori edili (ANCE), dell'Associazione nazionale imprese edili e manifatturiere (ANIEM).
L'Assessore regionale nella risposta precisa che le stazioni appaltanti “non sono affatto vincolate al ricorso ad un sistema di gara, poiché la legge regionale n. 12/2011, pir manifestando, all'articolo 19, comma 2, l'opportunità del ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti sopra soglia, demanda alle stazioni appaltanti il compito di verificare, in concreto la possibilità di utilizzare tale metodo di gara”.
Come è possibile vedere il dibattito sulla scelta del criterio di aggiudicazione non è chiuso e sembra di capire dalle parole del magistrato Tulumello che sarebbe opportuno evitare l'utilizzazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa poiché la stessa si basa su valutazioni discrezionali che hanno l'effetto di amplificare gli spazi di decisioni soggetti e non veramente oggettive.
Certo è opportuno, specialmente in questi particolari momenti di congiuntura economica, evitare che il criterio del prezzo più basso sia veramente quello del prezzo più basso utilizzando per le aggiudicazioni di lavori , servizi e forniture sottosoglia l'esclusione automatica delle offerte anomale e per quelle sopra soglia la veriica dell'anomalia condotta con parametri tecnici e non discrezionali.
Giovanni Tulumello in un suo articolo pubblicato alla pagina 38 di Italia Oggi dell'1 settembre scorso mostra non pochi dubbi sul fatto che la Regione siciliana abbia recepito la norma nazionale con alcune modifiche e principalmente per quelli inerenti la scelta dei criteri di aggiudicazione “al dichiarato scopo di ampliare lo spazio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e di ridurre quello del prezzo più basso”.
Il magistrato nella sua nota continua chiarendo che il legislatore regionale “non ha reso un buon servigio alla chiarezza e alla certezza del diritto” perché inserendo nella legge l'articolo 19 relativo ai criteri di aggiudicazione ha, di fatto, differenziato la norma regionale da quella statale per altro intervendo nell'ambito della concorrenza che è di esclusiva competenza statale.
Ma di notevole interesse è un passo dell'articolo di Giovanni Tulumello in cui viene detto chiaramente che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non è il più idoneo a ridurre possibili spazi di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti; precisa il vicepresidente dell'ANMA che “è vero esattamente il contrario: è il criterio del prezzo più basso quello che garantisce una selezione oggettiva, priva di valutazioni discrezionali” evitando il rischio dei ribassi eccessivi con la verifica dell'anomalia, condotta con parametri tecnici e non discrezionali.
Il magistrato, poi, nella sua nota precisa, anche, che “Ciò che impedisce l'infiltrazione criminale non è lo stravolgimento delle regole statali ma una consapevole e coerente applicazione delle stesse in sede amministrativa” e che “il legislatore siciliano, che pure afferma di essere stato mosso dalla volontà di contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ha mancato questa occasione di riordino e coordinamento normativo fra legislazione statale e regionale per superare il contrasto fra la disciplina regionale e quella statale sulla tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi degli appalti.”.
Non si è fatta attendere la risposta dell'Assessore regionale Pier Carmelo Russo che in un articolo pubblicato da Italia Oggi del 3 settembre scorso alla pagina 3 interviene sull'argomento precisando che la scelta siciliana è coerente con le notazioni della direzione investigativa antimafia, con le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta su infortuni sul lavoro e con le indicazioni dell'Associazionale nazionale costruttori edili (ANCE), dell'Associazione nazionale imprese edili e manifatturiere (ANIEM).
L'Assessore regionale nella risposta precisa che le stazioni appaltanti “non sono affatto vincolate al ricorso ad un sistema di gara, poiché la legge regionale n. 12/2011, pir manifestando, all'articolo 19, comma 2, l'opportunità del ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti sopra soglia, demanda alle stazioni appaltanti il compito di verificare, in concreto la possibilità di utilizzare tale metodo di gara”.
Come è possibile vedere il dibattito sulla scelta del criterio di aggiudicazione non è chiuso e sembra di capire dalle parole del magistrato Tulumello che sarebbe opportuno evitare l'utilizzazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa poiché la stessa si basa su valutazioni discrezionali che hanno l'effetto di amplificare gli spazi di decisioni soggetti e non veramente oggettive.
Certo è opportuno, specialmente in questi particolari momenti di congiuntura economica, evitare che il criterio del prezzo più basso sia veramente quello del prezzo più basso utilizzando per le aggiudicazioni di lavori , servizi e forniture sottosoglia l'esclusione automatica delle offerte anomale e per quelle sopra soglia la veriica dell'anomalia condotta con parametri tecnici e non discrezionali.
A cura di Paolo
Oreto
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