Stop ai tirocini selvaggi dopo il DL 138/2011: i chiarimenti del Ministero del Lavoro
Mentre la Camera si accinge a completare il percorso di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabili...
Mentre la Camera si accinge a completare il percorso di conversione
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", il
Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare 12 settembre 2011
avente ad oggetto l'art. 11 del decreto e contenente i primi
chiarimenti in merito ai livelli essenziali di tutela in materia di
tirocini formativi ed, in particolare, la nuova disciplina in
materia di stage.
Il Ministero del Lavoro ha, innanzitutto, chiarito che la finalità principale dell'art. 11 del DL n. 138/2011 è quella di ricondurre l'utilizzo dei tirocini formativi alla loro caratteristica principale, ovvero una preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, evitando un utilizzo abusivo e fraudolento dello stesso.
In questa prospettiva, l'art. 11 del DL n. 138/2011 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e cioè di quei tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e di occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro. Restano esclusi dal campo di applicazione:
Il tirocinio formativo e di orientamento è, inoltre, diverso dal periodo di praticantato richiesto da ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, che viene comunque specificato dall'art. 3, comma 5 del DL n. 138/2011.
Le novità principali introdotte dall'art. 11 del DL n. 138/2011 riguardano i soggetti che possono promuovere i tirocini che dovranno possedere dei requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di specifiche normative regionali, continuano ad applicarsi i criteri di selezione previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 21997, n. 196 e dal relativo regolamento di attuazione. Il decreto prevede adesso che i tirocini formativi e di orientamento non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. I tirocini formativi e di orientamento non sono, comunque, preclusi agli studenti (compresi laurendi, masterizzandi e dottorandi), a condizione che gli stessi vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.
Le disposizioni introdotte non riguardano i tirocini formativi e di orientamento formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno proseguire sulla base della precedente normativa. Ciò non vale per eventuali proroghe per le quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 11 del DEL n. 138/2011.
"L'apprendistato - ha sottolineato il Ministro del Lavoro Sacconi - deve diventare, anche grazie alle nuove norme in manovra per limitare l'abuso dei tirocini, il modo tipico con cui transitare dalla scuola al lavoro, perché fondato sull'integrazione tra apprendimento e lavoro".
Il Ministero del Lavoro ha, innanzitutto, chiarito che la finalità principale dell'art. 11 del DL n. 138/2011 è quella di ricondurre l'utilizzo dei tirocini formativi alla loro caratteristica principale, ovvero una preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, evitando un utilizzo abusivo e fraudolento dello stesso.
In questa prospettiva, l'art. 11 del DL n. 138/2011 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e cioè di quei tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e di occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro. Restano esclusi dal campo di applicazione:
- i tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità;
- i tirocini promossi a favore dei disabili, invalidi fisici e sensoriali, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione, immigrati, nonché soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal Ministero del lavoro, dalle Regioni e dalle Province;
- i tirocini curriculari (sono i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli Istituti scolastici, la cui finalità non è l'inserimento lavorativo, ma il perfezionamento del processo di apprendimento e di formazione.
Il tirocinio formativo e di orientamento è, inoltre, diverso dal periodo di praticantato richiesto da ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, che viene comunque specificato dall'art. 3, comma 5 del DL n. 138/2011.
Le novità principali introdotte dall'art. 11 del DL n. 138/2011 riguardano i soggetti che possono promuovere i tirocini che dovranno possedere dei requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di specifiche normative regionali, continuano ad applicarsi i criteri di selezione previsti dall'art. 18 della legge 24 giugno 21997, n. 196 e dal relativo regolamento di attuazione. Il decreto prevede adesso che i tirocini formativi e di orientamento non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. I tirocini formativi e di orientamento non sono, comunque, preclusi agli studenti (compresi laurendi, masterizzandi e dottorandi), a condizione che gli stessi vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.
Le disposizioni introdotte non riguardano i tirocini formativi e di orientamento formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno proseguire sulla base della precedente normativa. Ciò non vale per eventuali proroghe per le quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 11 del DEL n. 138/2011.
"L'apprendistato - ha sottolineato il Ministro del Lavoro Sacconi - deve diventare, anche grazie alle nuove norme in manovra per limitare l'abuso dei tirocini, il modo tipico con cui transitare dalla scuola al lavoro, perché fondato sull'integrazione tra apprendimento e lavoro".
A cura di Gabriele
Bivona
© Riproduzione riservata