Toscana: Nuovo Regolamento indagini geologiche
Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6ì51 del 2 novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale recante "Regol...
Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6ì51 del 2
novembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della
Giunta Regionale recante "Regolamento di attuazione
dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme
per il governo del territorio) in materia di indagini
geologiche. "
Il Decreto consta di 17 articoli e di un allegato contenente le "Direttive per le indagini geologiche".
Il Regolamento in argomento disciplina:
Le disposizioni del regolamento devono essere applicate, poi, alle indagini geologiche da effettuare in sede di formazione:
Per ultimo, vale la pena indicare che gli articoli 16, 17 e 18 del nuovo Regolamento dettano norme transitorie concernenti le indagini già presentate o depositate nonché norme relative alle abrogazioni ed all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Il Decreto consta di 17 articoli e di un allegato contenente le "Direttive per le indagini geologiche".
Il Regolamento in argomento disciplina:
- le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del rischio sismico;
- il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;
- le modalità del controllo delle indagini geologiche da parte della struttura regionale competente.
Le disposizioni del regolamento devono essere applicate, poi, alle indagini geologiche da effettuare in sede di formazione:
- dei piani strutturali e relative varianti;
- dei regolamenti urbanistici e relative varianti;
- dei piani complessi d’intervento e relative varianti;
- dei piani attuativi e relative varianti;
- delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.
Per ultimo, vale la pena indicare che gli articoli 16, 17 e 18 del nuovo Regolamento dettano norme transitorie concernenti le indagini già presentate o depositate nonché norme relative alle abrogazioni ed all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
A cura di Gabriele
Bivona
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