TROPPI ADEMPIMENTI
Dal 1994, anno di entrata in vigore della legge 494, nel nome della sicurezza i cantieri vengono sommersi da una infinità di documenti che le imprese costrut...
Dal 1994, anno di entrata in vigore della legge 494, nel nome della
sicurezza i cantieri vengono sommersi da una infinità di
documenti che le imprese costruttrici devono conservare
gelosamente negli uffici del cantiere.
E’ quasi impossibile definire un dettagliato elenco relativo di tutti i documenti previsti in materia di sicurezza ma, fra i tanti, il Comitato paritetico territoriale di Roma ha segnalato i seguenti 50:
Il risultato finale è stato il precedente elenco nel quale sono, anche inseriti i nuovi obblighi, in vigore dal primo ottobre, connessi all'adozione nei cantieri dei tesserini di riconoscimento dei lavoratori: per le imprese con più di dieci dipendenti per i quali occorre conservare la ricevuta firmata dal lavoratore dell’avvenuta consegna del badge e per quelle con meno di dieci dipendenti un registro con le presenze in cantiere.
Ovviamente l’elencazione, come sopra riportata con un minimo di logica potrebbe essere notevolmente semplificata ed infatti alcuni dei documenti elencati potrebbero essere assorbiti da altri riducendo la mole di carte che in atto sembra davvero infinita.
E’ quasi impossibile definire un dettagliato elenco relativo di tutti i documenti previsti in materia di sicurezza ma, fra i tanti, il Comitato paritetico territoriale di Roma ha segnalato i seguenti 50:
- Certificato di iscrizione alla Camera di commercio
- Registro degli infortuni
- Contratto di appalto
- Verbale della riunione periodica
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Documentazione relativa al possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di RSPP
- Nomina medico competente
- Certificati medici dei lavoratori
- Registro delle visite mediche
- Registro delle vaccinazioni antitetaniche
- Cartelle sanitarie
- Designazione degli addetti alla lotta antincendio
- Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso
- Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi
- Attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso
- Verbali di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori
- Verbale di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Documentazione dalla quale risulti che l’impresa ha informato i lavoratori del loro diritto ad eleggere il RIS
- Attestato del corso di formazione del RIS
- Documento di valutazione dei rischi
- Piano di gestione delle emergenze
- Libro paga e libro matricola
- Ricevute delle consegne ai lavoratori dei DPI
- Certificati di conformità dei DPI
- Certificati di conformità degli impianti elettrici
- Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici
- Libretti di uso e manutenzione macchine e attrezzature
- Schede di manutenzione periodica di macchine e attrezzature
- Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore a 200 Kg.
- Schede di verifica trimestrale delle funi e catene degli apparecchi di sollevamento
- Documentazione relativa alla installazione della gru a torre
- Piano di coordinamento della gru in caso di interferenza
- Verbale di avvenuta formazione del gruista
- Libretto del ponteggio
- Progetto dei ponteggi di altezza superiore a 20 metri
- Valutazione del rischio rumore
- Valutazione del rischio chimico
- Piano operativo di sicurezza
- Notifica preliminare
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Piano di sicurezza sostitutivo
- Designazione del coordinatore per la sicurezza in progettazione ed in esecuzione
- Lettera di comunicazione all’impresa del nominativo del coordinatore
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del coordinatore
- Designazione del responsabile dei lavori
- Richiesta alle imprese della dichiarazione di cui all’art. 3,comma 8 del D.Lgs 494
- Trasmissione al committente della dichiarazione di cui all’art. 3,comma 8 del D.Lgs 494
- Ricevuta della consegna della tessera di riconoscimento nei cantieri con più di 10 lavoratori
- Registro delle presenze nei cantieri con meno di 10 lavoratori
Il risultato finale è stato il precedente elenco nel quale sono, anche inseriti i nuovi obblighi, in vigore dal primo ottobre, connessi all'adozione nei cantieri dei tesserini di riconoscimento dei lavoratori: per le imprese con più di dieci dipendenti per i quali occorre conservare la ricevuta firmata dal lavoratore dell’avvenuta consegna del badge e per quelle con meno di dieci dipendenti un registro con le presenze in cantiere.
Ovviamente l’elencazione, come sopra riportata con un minimo di logica potrebbe essere notevolmente semplificata ed infatti alcuni dei documenti elencati potrebbero essere assorbiti da altri riducendo la mole di carte che in atto sembra davvero infinita.
A cura di Gianluca
Oreto
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