Regione Siciliana: Ritardi nell'emanazione di atti successivi al recepimento del Codice dei contratti
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 14 luglio 2011 era stata pubblicata la legge regionale 12 luglio 201...
Sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della
Regione Siciliana n. 30 del 14 luglio 2011 era stata pubblicata la
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante "Disciplina
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in
materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in
materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di
animali."
La nuova legge regionale che ha recepito, con modifiche, nel territorio della Regione siciliana il Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento di attuazione (D.P.R.n. 207/2010), in verità, è ancora monca per alcuni ritardi tra i quali:
Ricordiamo, anche, che nell'articolo 1 della legge regionale viene precisato che entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale e, quindi, approvato soltanto dal Governo regionale, saranno definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai 24 articoli del capo I della legge regionale stessa che reca "Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni".
La legge regionale in argomento contiene, poi, all'articolo 31 le norme transitorie per mezzo delle quali è definita una entrata in vigore parzialmente differita ed infatti gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4 (Istituzione del Dipartimento regionale tecnico), 5 (Conferenza di servizi - Pareri sui progetti.Commissione regionale dei lavori pubblici), 6 (Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali) e 7 (Bandi tipo) restando, comunque salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.
Alla legge ha, poi, fatto seguito la Circolare Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità Regione Siciliana 13 luglio 2011 recante alcuni chiarimenti sull'articolo 31 relativo alle norme transitorie e, ci sembra, nient'altro di ufficiale.
Aspettiamo con ansia l'emanazione di tutti gli atti necessari alla completa attuazione della legge regionale ma con l'occasione alleghiamo alla presente notizia il testo del Codice dei contratti coordinato con le nuove norme regionali che, anche se non ufficiale, può essere abbastanza utile.
La nuova legge regionale che ha recepito, con modifiche, nel territorio della Regione siciliana il Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il Regolamento di attuazione (D.P.R.n. 207/2010), in verità, è ancora monca per alcuni ritardi tra i quali:
- non è stato ancora pubblicato il testo coordinato previsto all'articolo 33 della legge in cui viene precisato "Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, coordinato con le norme di cui al capo I del titolo I della presente legge" con un ritardo, ormai di quasi 4 mesi;
- non sono stati ancora emanati i bandi tipo previsti all'articolo 7 della legge regionale;
- non è stato ancora emanato il Capitolato generale di appalto previsto all'articolo 7 della legge regionale;
- non è stato, ancora, adottato il nuovo prezzario regionale previsto all'articolo 10 della legge regionale;
- non è stato ancora istituito l'Albo unico regionale previsto all'articolo 12 della legge;
- non è stato ancora istituito l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture previsto all'articolo 4 della legge regionale.
- non sono state ancora approvate le modifiche al regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori previste all'articolo 9 della legge regionale;
- non è stato ancora emanato il D.P.R. relativo alle ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti in riferimento ai concorsi di idee previsto all'articolo 14 della legge regionale.
Ricordiamo, anche, che nell'articolo 1 della legge regionale viene precisato che entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale e, quindi, approvato soltanto dal Governo regionale, saranno definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai 24 articoli del capo I della legge regionale stessa che reca "Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni".
La legge regionale in argomento contiene, poi, all'articolo 31 le norme transitorie per mezzo delle quali è definita una entrata in vigore parzialmente differita ed infatti gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4 (Istituzione del Dipartimento regionale tecnico), 5 (Conferenza di servizi - Pareri sui progetti.Commissione regionale dei lavori pubblici), 6 (Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali) e 7 (Bandi tipo) restando, comunque salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 successivamente al 31 dicembre 2011.
Alla legge ha, poi, fatto seguito la Circolare Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità Regione Siciliana 13 luglio 2011 recante alcuni chiarimenti sull'articolo 31 relativo alle norme transitorie e, ci sembra, nient'altro di ufficiale.
Aspettiamo con ansia l'emanazione di tutti gli atti necessari alla completa attuazione della legge regionale ma con l'occasione alleghiamo alla presente notizia il testo del Codice dei contratti coordinato con le nuove norme regionali che, anche se non ufficiale, può essere abbastanza utile.
A cura di Paolo
Oreto
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