SOSPESI 88 CANTIERI
Successivamente all’11 agosto, data di entrata in vigore della legge n. 248/2006 di conversione del decreto-legge n. 223/2006, in riferimento a quanto previ...
Successivamente all’11 agosto, data di entrata in vigore della
legge n. 248/2006 di conversione del decreto-legge n. 223/2006, in
riferimento a quanto previsto all’articolo 36-bis, comma 1 della
stessa, sono stati sospesi 88 cantieri nei quali era stata
superata la soglia del 20% di lavoratori in nero.
A comunicarlo è stato il Ministro del Lavori Cesare Damiano, intervenuto ad una conferenza stampa insiene al direttore generale dei servizi ispettivi, Massimo Notaro.
Il Ministro Damiano ha sottolineato che “Con il Decreto Bersani abbiamo un impianto normativo estremamente efficace. Il Durc, l’obbligo dell’assunzione il giorno prima dell’inizio del lavoro, gli indici di congruità, i sequestri dei cantieri, il tesserino di identificazione per i lavoratori e la quintuplicazione delle sanzioni sono un insieme di strumenti per scoraggiare il lavoro nero.”
Ricordiamo che in riferimento a quanto previsto dal citato articolo 36-bis, comma 1 della legge n. 248/2006 il provvedimento di sospensione scatta quando nel cantiere venga riscontrata la presenza di personale al lavoro non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 8.4.2003, n. 66 e successive modificazioni.
Relativamente al calcolo della percentuale del personale "in nero" va in secondo luogo chiarito che detta percentuale va rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa operanti nel cantiere al momento dell'accesso ispettivo (e non già complessivamente in forza all'azienda) risultanti dalle "scritture o da altra documentazione obbligatoria".
A titolo esemplificativo si consideri l'ipotesi di un'impresa con 30 dipendenti in forza che occupa in un cantiere, al momento dell'accesso ispettivo, 10 lavoratori, di cui 3 non iscritti sul libro matricola.
Detta impresa potrà essere destinataria del provvedimento di sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari – rapportati ai 7 lavoratori regolarmente occupati (i 3 lavoratori irregolari vanno dunque esclusi dalla base di calcolo) – rappresentano oltre il 40% della totalità della manodopera e, quindi, ben al di sopra della percentuale massima del 20% prevista dall’articolo 36-bis della citata legge n. 248/2006.
Ricordiamo, poi, che delle 88 sospensioni ne sono state già revocate 50 nei confronti di quelle imprese che hanno già provveduto a regolarizzare i lavoratori ed a pagare le relative sanzioni.
A comunicarlo è stato il Ministro del Lavori Cesare Damiano, intervenuto ad una conferenza stampa insiene al direttore generale dei servizi ispettivi, Massimo Notaro.
Il Ministro Damiano ha sottolineato che “Con il Decreto Bersani abbiamo un impianto normativo estremamente efficace. Il Durc, l’obbligo dell’assunzione il giorno prima dell’inizio del lavoro, gli indici di congruità, i sequestri dei cantieri, il tesserino di identificazione per i lavoratori e la quintuplicazione delle sanzioni sono un insieme di strumenti per scoraggiare il lavoro nero.”
Ricordiamo che in riferimento a quanto previsto dal citato articolo 36-bis, comma 1 della legge n. 248/2006 il provvedimento di sospensione scatta quando nel cantiere venga riscontrata la presenza di personale al lavoro non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 8.4.2003, n. 66 e successive modificazioni.
Relativamente al calcolo della percentuale del personale "in nero" va in secondo luogo chiarito che detta percentuale va rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa operanti nel cantiere al momento dell'accesso ispettivo (e non già complessivamente in forza all'azienda) risultanti dalle "scritture o da altra documentazione obbligatoria".
A titolo esemplificativo si consideri l'ipotesi di un'impresa con 30 dipendenti in forza che occupa in un cantiere, al momento dell'accesso ispettivo, 10 lavoratori, di cui 3 non iscritti sul libro matricola.
Detta impresa potrà essere destinataria del provvedimento di sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari – rapportati ai 7 lavoratori regolarmente occupati (i 3 lavoratori irregolari vanno dunque esclusi dalla base di calcolo) – rappresentano oltre il 40% della totalità della manodopera e, quindi, ben al di sopra della percentuale massima del 20% prevista dall’articolo 36-bis della citata legge n. 248/2006.
Ricordiamo, poi, che delle 88 sospensioni ne sono state già revocate 50 nei confronti di quelle imprese che hanno già provveduto a regolarizzare i lavoratori ed a pagare le relative sanzioni.
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