Concessione edilizia, la pubblica amministrazione ritardataria deve risarcire il privato

L'inosservanza dolosa e colposa del termine di conclusione del procedimento comporta sempre dei costi che la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire. L...

30/11/2011
L'inosservanza dolosa e colposa del termine di conclusione del procedimento comporta sempre dei costi che la pubblica amministrazione è tenuta a risarcire. Le pubbliche amministrazioni che non rispondono nei tempi corretti alle richieste dei cittadini sono tenute a risarcire il danno causato da tale ritardo.

Questo, in sintesi, il contenuto della decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 684 del 24 ottobre 2011, che ha rigettato il ricorso presentato da un Comune per l'annullamento di una sentenza del TAR che l'aveva condannato a risarcire un'impresa edile per il danno conseguente alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo relativo all'approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata, finalizzato alla realizzazione di alcuni capannoni industriali, progetto per il quale il Ministero delle attività produttive aveva concesso un finanziamento subordinatamente all'ultimazione dei lavori entro 48 mesi dal decreto di finanziamento.

In particolare, il giudice di primo grado dichiarava fondato il ricorso dell'impresa edile ammettendo che alcuni ritardi risultavano giustificabili, mentre altri apparivano privi di accettabile spiegazione. Per tale motivo, i tempi di approvazione della lottizzazione e rilascio della relativa concessione avevano subito alcuni ingiustificati allungamenti, stimabili in un lasso di tempo superiore all'anno. Quanto alla quantificazione del danno, il TAR aveva accolto in parte la richiesta di risarcimento dell'impresa, ammettendo che il danno deve concretamente emergere attraverso la dimostrazione materiale dello stesso.

Il giudice del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha confermato quanto stabilito dal TAR ammettendo che nel caso di specie, i tempi di approvazione della lottizzazione di rilascio della relativa concessione avevano subito alcuni ingiustificati allungamenti stimabili in un lasso di tempo superiore all'anno. Inoltre, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi della p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati siano tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa e colposa del termine di conclusione del procedimento.

La normativa presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino, riconoscendo che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. In questa prospettiva ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell'aumento del "rischio amministrativo" e, quindi, in maggiori costi, attesa l'immanente dimensione diacronica di ogni operazione di investimento e di finanziamento.

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