TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI

L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 2 ottobre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre, fornisce una serie di indicazioni operati...

03/11/2006
L’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 2 ottobre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre, fornisce una serie di indicazioni operative sulla trasmissione telematica delle comunicazioni all'anagrafe tributaria, in riferimento a quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria per il 2005) che ha previsto nuovi dati e informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica.
Lo scopo è quello di consentire una maggiore affidabilità delle informazioni, che pervengono in anagrafe tributaria, ed una più veloce fruizione delle stesse.

Il punto 2 del provvedimento, dispone che i soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati, degli intermediari.

Tra le altre, le comunicazioni che devono essere inviate per via telematica sono:
  • dati relativi ai bonifici per ottenere le detrazioni Irpef del 36% e del 41% sulle ristrutturazioni edilizie;
  • estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
  • atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi da uffici pubblici;
  • domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi tenuti dagli Ordini professionali;
  • dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione su natanti;
  • dati relativi a iscrizioni e variazioni del registro aeronautico nazionale.
Al punto 7 del provvedimento sono, poi, definiti i termini delle trasmissioni e viene precisato che le comunicazioni devono essere effettuate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui sono riferiti i dati. Per l'anno 2005, le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio 2007.
L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel, o del codice di riscontro per il servizio Internet.

A cura di Paolo Oreto
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