DURC acquisito d'ufficio ma non autocertificabile
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale de...
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12
novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Lo stesso art. 15, alla lettera d), ha precisato che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Ciò premesso, il Ministero del Lavoro, con una circolare del 16 gennaio 2012, ha precisato che la norma disciplina un regime particolare e che per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una autodichiarazione da parte del soggetto interessato.
Il Ministero ha ricordato che la nozione di certificato cui fa riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione. Tale nozione riguarda, dunque, degli elementi oggettivi riferiti alla persona e che non possono essere di non sicura conoscenza da parte della persona stessa. Sulla base di questo principio, la dichiarazione della regolarità contributiva non può essere autodichiarata proprio perché la correttezza della posizione contributiva viene effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
La Legge 12 novembre 2011, n. 183, con l'inserimento dell'art. 44-bis al D.P.R. n. 445/200, stabilisce unicamente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare il principio secondo cui le valutazione effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un'autodichiarazione. Pertanto il riferimento ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva, lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
Lo stesso art. 15, alla lettera d), ha precisato che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Ciò premesso, il Ministero del Lavoro, con una circolare del 16 gennaio 2012, ha precisato che la norma disciplina un regime particolare e che per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una autodichiarazione da parte del soggetto interessato.
Il Ministero ha ricordato che la nozione di certificato cui fa riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione. Tale nozione riguarda, dunque, degli elementi oggettivi riferiti alla persona e che non possono essere di non sicura conoscenza da parte della persona stessa. Sulla base di questo principio, la dichiarazione della regolarità contributiva non può essere autodichiarata proprio perché la correttezza della posizione contributiva viene effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
La Legge 12 novembre 2011, n. 183, con l'inserimento dell'art. 44-bis al D.P.R. n. 445/200, stabilisce unicamente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare il principio secondo cui le valutazione effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un'autodichiarazione. Pertanto il riferimento ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva, lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
A cura di Ilenia
Cicirello
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