COMPETENZA DEI CONSIGLI COMUNALI E NON DELLE GIUNTE
Il TAR del Lazio, sezione II bis, con la sentenza n. 10234 del 4 maggio 2006, depositata il 10 ottobre 2006 interviene sul problema del fascicolo del fabbric...
Il TAR del Lazio, sezione II bis, con la sentenza n.
10234 del 4 maggio 2006, depositata il 10 ottobre 2006
interviene sul problema del fascicolo del fabbricato; i
giudici romani hanno accolto il ricorso della Confedilizia contro
la delibera con cui la giunta municipale del comune di
Civitavecchia aveva istituito il fascicolo del fabbricato
precisando che la competenza in materia non appartiene alla giunta,
poiché si tratta di un provvedimento di natura regolamentare che
esula dalle sue funzioni.
Soltanto il consiglio comunale può, dunque, procedere all’istituzione del registro contenente l’identikit degli edifici.
La Regione Lazio, con una legge del 2002, aveva dato ai comuni la facoltà di istituire il registro dei fabbricati e che, a detta legge, ha dato successivamente attuazione con il regolamento regionale del 2005.
Nell’impugnare il provvedimento della giunta comunale la Confedilizia, da sempre contraria all’impiego del fascicolo del fabbricato, aveva eccepito che la delibera in questione spettava in realtà al consiglio comunale.
Con la citata sentenza, il TAR Lazio ha chiarito che la competenza della giunta comunale in materia di adozione dei regolamenti è limitata alla materia dell’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il fatto che la delibera in questione abbia natura regolamentare, secondo i magistrati amministrativi, si evince poi dalla natura generale e astratta delle previsioni ivi contenute e la natura regolamentare della delibera in questione, secondo i giudici romani, è, peraltro, confermata dalla circostanza che la legge regionale n. 31 del 2002 lascia ai comuni la facoltà di istituire il fascicolo del fabbricato, rimettendo quindi la scelta a una valutazione del tutto discrezionale dei singoli consigli comunali.
Soltanto il consiglio comunale può, dunque, procedere all’istituzione del registro contenente l’identikit degli edifici.
La Regione Lazio, con una legge del 2002, aveva dato ai comuni la facoltà di istituire il registro dei fabbricati e che, a detta legge, ha dato successivamente attuazione con il regolamento regionale del 2005.
Nell’impugnare il provvedimento della giunta comunale la Confedilizia, da sempre contraria all’impiego del fascicolo del fabbricato, aveva eccepito che la delibera in questione spettava in realtà al consiglio comunale.
Con la citata sentenza, il TAR Lazio ha chiarito che la competenza della giunta comunale in materia di adozione dei regolamenti è limitata alla materia dell’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il fatto che la delibera in questione abbia natura regolamentare, secondo i magistrati amministrativi, si evince poi dalla natura generale e astratta delle previsioni ivi contenute e la natura regolamentare della delibera in questione, secondo i giudici romani, è, peraltro, confermata dalla circostanza che la legge regionale n. 31 del 2002 lascia ai comuni la facoltà di istituire il fascicolo del fabbricato, rimettendo quindi la scelta a una valutazione del tutto discrezionale dei singoli consigli comunali.
A cura di Gianluca
Oreto
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