INAIL-INPS: Non autocertificabilità del Durc

La Direzione centrale Rischi Inail e la Direzione centrale entrate Inps hanno inviato alle strutture centrali e territoriali la nota congiunta prot. 573/201...

30/01/2012
La Direzione centrale Rischi Inail e la Direzione centrale entrate Inps hanno inviato alle strutture centrali e territoriali la nota congiunta prot. 573/2012 del 26 gennaio scorso avente per oggetto "DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000".

Nella nota viene precisato che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, esaminando i contenuti del D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia.
Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui” "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".".

La nota precisa, dunque, che l'attuale disciplina relativa al DURC deve intendersi immutata e che pertanto per i lavori privati e per i lavori pubblici si ha la seguente situazione.

Lavori Privati
Nella nota congiunta Inail-Inps, viene precisato che l'operazione di decertificazione, introdotta con l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, lascia immutata la disciplina speciale in materia di Durc con la precisazione che le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di acquisire il Durc da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni. Tale possibilità, viene precisato nella nota Inail-Inps, deve intendersi riferita solo ai casi in cui la normativa prevede espressamente la presentazione del Durc da parte dei privati e specificatamente nelle ipotesi individuate dall'articolo 90, comma 9, del dlgs n. 81/2008. In base a tale norma, il Durc deve essere trasmesso "all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". Ovviamente, in tali casi, l'amministrazione che ha ricevuto il Durc può verificare in qualsiasi momento la sua autenticità attraverso il contrassegno c.d. "Glifo" posto in calce al documento o utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti".

Lavori Pubblici
Per i lavori pubblici l'Inps e l'Inail, nella nota in argomento, precisano che d'intesa con il Ministero, che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore (Articolo 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis della L. n.106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house). Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
In conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
  • appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
  • contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
  • agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.
  • Nella nota viene, anche, comunicato che dal 13 febbraio prossimo potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.

    A cura di Gabriele Bivona
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