Durc mensile e contatore di congruità: le istruzioni per le Casse Edili

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili con la comunicazione n. 482 del 13 gennaio 2012, ha inviato le indicazioni operative, relative alla De...

02/02/2012
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili con la comunicazione n. 482 del 13 gennaio 2012, ha inviato le indicazioni operative, relative alla Delibera 1/2011 del Comitato della Bilateralità e quindi al DURC mensile ed al contatore di congruità.

In particolare, a partire dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012 le Casse Edili dovranno inserire nel modello di denuncia stessa i seguenti campi:
  • descrizione cantiere
  • indirizzo cantiere
  • committente (pubblico/privato)
  • nominativo e codice fiscale committente
  • tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio)
  • nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)

Nella sezione relativa ai cantieri saranno previsti i seguenti:
a) valore complessivo di aggiudicazione dell'opera
b) valore lavori edili
c) data inizio e fine (presunta) lavori

In caso di subappalti, si dovrà prevedere, per ciascun cantiere, una scheda contenente i seguenti campi:
- opere subappaltate
- valore opere subappaltate
- nominativo imprese subappaltatrici
- data inizio e fine lavori

In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari d'impresa, soci o collaboratori familiari, si dovrà prevedere la compilazione dei seguenti campi:
- nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente
- tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore)
- cantiere di attività
- numero ore lavorate (max 173 mensili)
Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato dalla Cassa Edile utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l'operaio specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate ed il risultato concorrerà alla definizione del costo complessivo della manodopera.

Le Casse Edili, inoltre, sono tenute a modificare il modello di denuncia onde consentire che, nella compilazione della stessa, le ore lavorative e le festività siano attribuite, per ciascun lavoratore, allo specifico cantiere di attività.

In relazione all'utilizzo della denuncia mensile come strumento indispensabile per la verifica di congruità della manodopera da parte della Cassa Edile, ogni modifica o integrazione della stessa dovrà prevedere l'invio di una denuncia integrativa/sostitutiva da parte dell'impresa, garantendone la tracciabilità.

La compilazione dei campi della denuncia relativi al nuovo cantiere dovrà, di norma, essere effettuata dall'impresa principale. Qualora la prima denuncia relativa al cantiere pervenga da un'impresa subappaltatrice (ad esempio da imprese di movimento terra) la compilazione dovrà riguardare soltanto i campi, previsti al punto 1, relativi al tipo di lavoro, al nominativo e codice fiscale dell'appaltatore e all'indirizzo del cantiere, per consentire un successivo collegamento ai dati forniti dall'impresa principale.

Le Casse Edili sono tenute ad informare le imprese che, dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, sarà effettuata una verifica di congruità della manodopera denunciata nei lavori pubblici e in quelli privati di importo superiore ai 70.000 euro. Sarà, inoltre, comunicato alle imprese che, pur essendo inizialmente tale verifica a carattere sperimentale, la corretta compilazione, nella denuncia mensile, dei dati relativi ai cantieri eviterà il ricorso, da parte della Cassa Edile, ad altre forme di acquisizione dei dati necessari e faciliterà la futura gestione, nel 2013, della verifica di congruità come condizione per il rilascio del DURC al termine dei lavori.

Dalla denuncia relativa al mese di Aprile 2012, le Casse Edili si doteranno di uno strumento informatico (per brevità definito "contatore di congruità") che registrerà mensilmente per ogni cantiere:
1. la quota mensile del valore dei lavori edili riferiti al cantiere.
2. la quota mensile del costo minimo della manodopera (percentuali previste dall'Avviso comune applicate alla quota del valore dei lavori)
3. il costo mensile della manodopera dell'impresa principale (imponibile Cassa Edile x2,5)
4. il costo mensile della manodopera di ciascuna impresa subappaltatrice (imponibile Cassa Edile x2,5)

Il contatore dovrà consentire alla Cassa Edile e all'impresa principale interessata di monitorare mensilmente l'andamento degli indicatori riportati al punto precedente e di un ulteriore indicatore riassuntivo del "livello" di congruità registrato fino al momento della consultazione. Ad esempio, dopo sei mesi dall'avvio del cantiere, si potrà confrontare il costo minimo della manodopera da raggiungere nel semestre con il costo della manodopera effettivamente raggiunto dall'insieme delle imprese impegnate nei lavori del cantiere.

Le Casse Edili, a partire dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, potranno utilizzare i dati ricavati dal citato contatore per verificare con l'impresa principale (ed eventualmente anche con le subappaltatrici) le motivazioni relative al mancato raggiungimento del livello minimo di costo della manodopera o, in caso di superamento di tale livello, per registrare l'effettiva incidenza percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori relativi alla tipologia di opere esaminata.

Entro il mese di giugno del 2012 le Casse Edili faranno pervenire al Comitato della bilateralità, tramite la Cnce, le risultanze e le osservazioni in merito alla sperimentazione realizzata nei primi mesi dell'anno, in modo tale da consentire al Comitato stesso di decidere in merito ad eventuali modifiche delle procedure operative da applicare nel secondo semestre del 2012.

A cura di Gabriele Bivona
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