Tirocini: Sanzioni amministrative in materia di collocamento

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 27 gennaio 2012, ha risposto alla richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti de...

03/02/2012
Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 27 gennaio 2012, ha risposto alla richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, con riferimento all'art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (convertito dalla Legge n. 608/1996), come modificato dagli artt. 4 e 5 della L. n. 183/2010, nel caso in cui l'organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio comunicato regolarmente nei termini al Servizio competente.

Il Ministero del Lavoro ha ricordato che la Legge Finanziaria n. 296/2007, all'art. 1, comma 1180, nell'ambito della materia del collocamento, ha esteso l'obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro subordinato o autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto o per il socio lavoratore di cooperativa nonché per l'associato in partecipazione, non solo per l'instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro ma anche per ogni suo evento modificativo, includendo in tale ambito anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato.

Il Dicastero, con la circolare 12 settembre 2011, n. 24, era già entrato nel merito dell'art. 11 del Decreto Legge n. 138/2011 (leggi news), chiarendo che la sua finalità principale è quella di ricondurre l'utilizzo dei tirocini formativi alla loro caratteristica principale, ovvero una preziosa occasione di formazione e orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, evitando un utilizzo abusivo e fraudolento dello stesso.

Lo stesso Ministro del Lavoro del tempo, Sacconi aveva dichiarato che "L'apprendistato deve diventare, anche grazie alle nuove norme in manovra per limitare l'abuso dei tirocini, il modo tipico con cui transitare dalla scuola al lavoro, perché fondato sull'integrazione tra apprendimento e lavoro".

La circolare n. 24/2011 aveva, inoltre, chiarito che se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale "dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi".

Ciò premesso, il Ministero del Lavoro, rispondendo alla richiesta, ha sottolineato che se risulta dovuta la comunicazione obbligatoria e nel caso non si tratti di tirocinio ma di un rapporto di lavoro, per esempio di tipo subordinato (soggetto, quindi, all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1180 Legge n. 296/2007), appare corretto ritenere applicabile la sanzione di cui all'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003.

Ai fini dell'applicabilità delle sanzioni va infatti ricordato che la stessa non è legata esclusivamente ad una omissione ma anche ad una diversa o errata indicazione dei dati contenuti nell'apposito modello, atteso che il precetto descritto dall'art. 1, comma 1180 della Legge n. 296/2006 richiede l'indicazione di alcuni specifici elementi finalizzati ad un corretto monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro (dati anagrafici del lavoratore, data di assunzione, data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato).

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Circolare n. 24/2011