Liberalizzazioni: Paralisi nelle gare di progettazione
Mentre la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato continua le audizioni informali nell'ambito dell'esame del decreto-legge sulle liberazioni per...
Mentre la Commissione Industria, commercio, turismo del
Senato continua le audizioni informali nell'ambito dell'esame
del decreto-legge sulle liberazioni per la conversione in
legge dello stesso, aumentano i dubbi e le perlessità relative
all'articolo 9 del decreto stesso che ha, di fatto, tra l'altro,
cancellato le tariffe professionali.
Nel corso delle audizioni la Commissione Industria del Senato ha già ascoltato, per le libere professioni e per le imprese, le indicazioni di Confprofessioni, del Consiglio nazionale del Notariato, del Consiglio nazionale forense e Unione Camere penali, dell'Ance, del Comitato unitario Ordini e collegi professionali e viene confermato che il termine ultimo per la presentazione di emendamenti è stato fissato per domani venerdì 10 febbraio.
Nel corso delle audizioni è stato possibile riscontrare il fronte compatto delle libere professioni che sono assolutamente contrarie all'abolizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali ma che sono, anche, contrarie alla possibilità che nelle società professionali possa verificarsi che la maggioranza del capitale sia nelle mani di soci non profesionisti.
Nessuna indicazione, invece, parte di Confindustria che, nell'audizione della settimana passata, ha espresso un giudizio positivo complessivo sul DL Liberalizzazioni senza entrare nel merito delle Tariffe e delle Società professionali.
Come abbiamo fatto notare alcuni giorni orsono nella lettera aperta inviata ai rappresentati nazionali delle principali professioni tecniche, il rischio paralisi per le progettazioni è serio e reale.
E' come, per intendersi, se un progettista volesse realizzare il progetto di un'opera senza alcun prezzario di rifermento. Cosa farebbe? Potrebbe soltanto effettuare indagini di mercato per vedere qual è il prezzo reale di un dato manufatto e, successivamente, quali dovrebbero essere i costi della mano d'opera, dei noli delle attrezzature per realizzare quel dato lavoro. In pratica dovrebbe realizzare una serie di analisi dei prezzi che gli diano la possibilità di determinare i prezzi unitari. Ma, in definitiva ciò sarebbe, anche se laborioso e con tempi dilatati rispetto alla possibilità di utilizzare prezzari, possibile anche per il fatto che i professionisti sono già abituati ad utilizzare questo sistema per quelle opere non presenti nei prezziari regionali.
Nel caso, invece, della determinazione di un importo a base d'asta di un servizio di architettura e di ingegneria i Responsabili del procedimento, da sempre, hanno avuto come unico riferimento le tariffe professionali. Oggi ciò non è più possibile perché l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel cancellare le tariffe professionali ha, anche, precisato che non è possibile alcun riferimento alla stesse.
Cosa potrà fare, allora, il Responsabile del Procedimento per la determinazione di un importo da porre a base d'asta per un servizio di architettura o di ingegneria? Potrà soltanto effettuare un'analisi dei costi per la realizzazione di quel servizio computando i costi di uno studio professionale, i costi delle attrezzature, i costi dei servizi generali dello stesso; ma, poi, come si comporterà per valutare l'opera d'ingegno del professionista che sarà chiamato per la redazione del progetto? Indicherà un certo numero di ore per un certo numero di professionisti e con quale importo unitario ad ora, vista la cancellazione delle tariffe professionali?
Può affermarsi, con assoluta convinzione, che i dubbi sono tanti e che, nel dubbio, tutto potrebbe paralizzarsi.
D'altra parte, così come sono scritti, i commi da 1 a 4 dell'articolo 9 del citato decreto-legge sembrano pensati soltanto per incarichi privati mentre non sembrano avere alcuna attinenza con l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria da parte delle pubbliche amministrazioni in quanto per gli stessi non è possibile da parte del libero professionista pattuire alcun compenso e, per altro, come potrà fare il professionista ad ottemperare a quanto imposto dal comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge?
Ma c'è altro da aggiungere perché con l’articolo 9 del decreto-legge vengono, anche, abrogate tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, per cui sono state, di fatto, cancellate tutte quelle norme del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell'articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell'articolo 262, il comma 1 dell'articolo 263 ed il comma 3 dell'articolo 267 del Regolamento di attuazione. Come sarà possibile determinare i requisiti di capacità tecnica senza alcun riferimento alle Classi ed alle Categorie? E come sarà possibile costruire l'elenco dei professionisti? In base a quali classi e categorie?
In rifermento alla conversione del decreto-legge 14 gennaio 2012, n. 1, il Consiglio nazionale degli architetti ha proposto ai gruppi parlamentari alcuni emendamenti tra i quali due relativi al comma 2 del citato articolo 9 attraverso i quali viene precisato che il Ministro vigilante, pur cancellando le tariffe professionali, dovrebbe determinare nuovi parametri per le prestazioni relative alle opere pubbliche.
In verità non capiamo che senso avrebbe cancellare la tariffa relativa alle opere pubbliche di cui al D.M. 4/4/2001 per riproporre successivamente nuovi parametri per le opere pubbliche se si comprendesse che l'attuale tariffa non è, già da parecchi anni, un minimo inderogabile e che è, soltanto, un necessario riferimento per individuare l'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria, togliendo il libero arbitrio nella determinazione del criterio di aggiudicazione (affidamento diretto, procedura negoziata o asta pubblica); ovviamente sull'importo così determinato è possibile applicare il ribasso offerto dal professionista con la conclusione che la tariffa non è più un minimo ma soltanto un utile riferimento e che la liberalizzazione era già in atto prima dell'emanazione del decreto-legge n. 1/2012.
Da parte nostra mentre condividiamo in toto le motivazioni che sono alla base degli emendamenti nn. 1 e 2 predisposti dal Consiglio nazionale degli architetti, non siamo d'accordo con il metodo utilizzato per risolvere il problema relativo alle opere pubbliche per le seguenti motivazioni:
Nel corso delle audizioni la Commissione Industria del Senato ha già ascoltato, per le libere professioni e per le imprese, le indicazioni di Confprofessioni, del Consiglio nazionale del Notariato, del Consiglio nazionale forense e Unione Camere penali, dell'Ance, del Comitato unitario Ordini e collegi professionali e viene confermato che il termine ultimo per la presentazione di emendamenti è stato fissato per domani venerdì 10 febbraio.
Nel corso delle audizioni è stato possibile riscontrare il fronte compatto delle libere professioni che sono assolutamente contrarie all'abolizione di qualsiasi riferimento alle tariffe professionali ma che sono, anche, contrarie alla possibilità che nelle società professionali possa verificarsi che la maggioranza del capitale sia nelle mani di soci non profesionisti.
Nessuna indicazione, invece, parte di Confindustria che, nell'audizione della settimana passata, ha espresso un giudizio positivo complessivo sul DL Liberalizzazioni senza entrare nel merito delle Tariffe e delle Società professionali.
Come abbiamo fatto notare alcuni giorni orsono nella lettera aperta inviata ai rappresentati nazionali delle principali professioni tecniche, il rischio paralisi per le progettazioni è serio e reale.
E' come, per intendersi, se un progettista volesse realizzare il progetto di un'opera senza alcun prezzario di rifermento. Cosa farebbe? Potrebbe soltanto effettuare indagini di mercato per vedere qual è il prezzo reale di un dato manufatto e, successivamente, quali dovrebbero essere i costi della mano d'opera, dei noli delle attrezzature per realizzare quel dato lavoro. In pratica dovrebbe realizzare una serie di analisi dei prezzi che gli diano la possibilità di determinare i prezzi unitari. Ma, in definitiva ciò sarebbe, anche se laborioso e con tempi dilatati rispetto alla possibilità di utilizzare prezzari, possibile anche per il fatto che i professionisti sono già abituati ad utilizzare questo sistema per quelle opere non presenti nei prezziari regionali.
Nel caso, invece, della determinazione di un importo a base d'asta di un servizio di architettura e di ingegneria i Responsabili del procedimento, da sempre, hanno avuto come unico riferimento le tariffe professionali. Oggi ciò non è più possibile perché l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel cancellare le tariffe professionali ha, anche, precisato che non è possibile alcun riferimento alla stesse.
Cosa potrà fare, allora, il Responsabile del Procedimento per la determinazione di un importo da porre a base d'asta per un servizio di architettura o di ingegneria? Potrà soltanto effettuare un'analisi dei costi per la realizzazione di quel servizio computando i costi di uno studio professionale, i costi delle attrezzature, i costi dei servizi generali dello stesso; ma, poi, come si comporterà per valutare l'opera d'ingegno del professionista che sarà chiamato per la redazione del progetto? Indicherà un certo numero di ore per un certo numero di professionisti e con quale importo unitario ad ora, vista la cancellazione delle tariffe professionali?
Può affermarsi, con assoluta convinzione, che i dubbi sono tanti e che, nel dubbio, tutto potrebbe paralizzarsi.
D'altra parte, così come sono scritti, i commi da 1 a 4 dell'articolo 9 del citato decreto-legge sembrano pensati soltanto per incarichi privati mentre non sembrano avere alcuna attinenza con l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria da parte delle pubbliche amministrazioni in quanto per gli stessi non è possibile da parte del libero professionista pattuire alcun compenso e, per altro, come potrà fare il professionista ad ottemperare a quanto imposto dal comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge?
Ma c'è altro da aggiungere perché con l’articolo 9 del decreto-legge vengono, anche, abrogate tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, per cui sono state, di fatto, cancellate tutte quelle norme del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) che contengono riferimenti alle tariffe ed in particolare i commi 1,2,3 e 6 dell'articolo 92 del Codice nonché i commi 1,2 e 3 dell'articolo 262, il comma 1 dell'articolo 263 ed il comma 3 dell'articolo 267 del Regolamento di attuazione. Come sarà possibile determinare i requisiti di capacità tecnica senza alcun riferimento alle Classi ed alle Categorie? E come sarà possibile costruire l'elenco dei professionisti? In base a quali classi e categorie?
In rifermento alla conversione del decreto-legge 14 gennaio 2012, n. 1, il Consiglio nazionale degli architetti ha proposto ai gruppi parlamentari alcuni emendamenti tra i quali due relativi al comma 2 del citato articolo 9 attraverso i quali viene precisato che il Ministro vigilante, pur cancellando le tariffe professionali, dovrebbe determinare nuovi parametri per le prestazioni relative alle opere pubbliche.
In verità non capiamo che senso avrebbe cancellare la tariffa relativa alle opere pubbliche di cui al D.M. 4/4/2001 per riproporre successivamente nuovi parametri per le opere pubbliche se si comprendesse che l'attuale tariffa non è, già da parecchi anni, un minimo inderogabile e che è, soltanto, un necessario riferimento per individuare l'importo a base d'asta dei servizi di architettura e di ingegneria, togliendo il libero arbitrio nella determinazione del criterio di aggiudicazione (affidamento diretto, procedura negoziata o asta pubblica); ovviamente sull'importo così determinato è possibile applicare il ribasso offerto dal professionista con la conclusione che la tariffa non è più un minimo ma soltanto un utile riferimento e che la liberalizzazione era già in atto prima dell'emanazione del decreto-legge n. 1/2012.
Da parte nostra mentre condividiamo in toto le motivazioni che sono alla base degli emendamenti nn. 1 e 2 predisposti dal Consiglio nazionale degli architetti, non siamo d'accordo con il metodo utilizzato per risolvere il problema relativo alle opere pubbliche per le seguenti motivazioni:
- mancherebbe sempre una norma transitoria;
- non comprendiamo l'utilità di sostituire il D.M. 4/4/2001 con nuovi parametri.
A cura di Paolo
Oreto
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